Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestano la sentenza di appello che aveva confermato e in parte aggravato le condanne: Andrea Maiurano deduce che la sua responsabilità è stata ricavata impropriamente dal contesto associativo nonostante fosse contestato solo un episodio (capo 64) e chiede una mitigazione del trattamento sanzionatorio; Daniele Minnocci impugna per mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la sua partecipazione al sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/1990), lamentando che le condotte siano da ricondursi a spaccio individuale e contestando anche la mancata ricaduta nell'ipotesi meno grave dell'art. 74, comma 6 (associazione costituita per cessioni di lieve entità). Entrambi invocano vizio di motivazione e travisamento delle prove (intercettazioni, spostamenti, ruoli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Maiurano ha ritenuto che le intercettazioni e le conversazioni durante il viaggio a Napoli dimostrino un ruolo attivo e consapevole nella fornitura di droga, escludendo una presenza meramente passiva; la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta aspecifica e infondata. Per Minnocci la Corte ha confermato che il compendio probatorio (intercettazioni, contatti dopo i rifornimenti, disponibilità e consegne) è idoneo a provare la partecipazione all'associazione e ha respinto la richiesta di derubricazione ex art. 74 comma 6 perché il sodalizio era caratterizzato da approvvigionamenti frequenti, eterogenei e in quantitativi rilevanti, con canali stabili (collegamenti con Napoli) e significativi flussi di denaro. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e degli oneri previsti (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73; art. 74, commi 1, 2, 3, 4, 6; art. 80
La Corte ha applicato l'art. 73 per i reati-fine (detenzione/cessione) e l'art. 74 per la qualificazione dell'associazione: ha ritenuto che la valutazione della gravità dell'associazione dipenda dal 'momento genetico' e dagli indici di pericolosità (canali di approvvigionamento, consistenza e continuità dei rifornimenti), escludendo la fattispecie lieve del comma 6 quando esistono approvvigionamenti stabili e quantitativi rilevanti.
art. 110; artt. 81 cpv., 110 c.p.
Art. 110 utilizzato per la responsabilità per contributo al reato (concorso); la Corte distingue tra mero comportamento passivo non punibile e contributo consapevole che integra il concorso.
Codice di procedura penale (disposizioni di attuazione)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 616 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. usato per il riassunto motivazionale dei motivi; art. 616 richiamato per l'onere di sostenere le spese in caso di inammissibilità e per l'eventuale applicazione di somme da versare dai ricorrenti.
Sentenza Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per escludere che i ricorsi siano stati presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha incidenza sulla liquidazione di somme a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La mera presenza in attività o spostamenti con soggetti dell'organizzazione non è di per sé neutra: se supportata da intercettazioni e comportamenti attivi (discussioni su quantitativi, rassicurazioni sui pagamenti, disponibilità nelle consegne) può integrare il concorso e la partecipazione al sodalizio.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso richiede valutazione concreta del contributo: un comportamento che agevoli o garantisca sicurezza al reato configura concorso (art. 110 c.p.).
- Per derubricare un'associazione alla fattispecie 'lieve' ex art. 74 comma 6 è determinante il 'momento genetico' della costituzione del sodalizio e la presenza di indici strutturali (canali di approvvigionamento stabili, consistenza quantitativa, frequenza delle cessioni, rapporti con altre realtà criminali); non sono decisivi i singoli episodi di cessione isolati.
- In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche: motivi generici o ripetizioni di questioni di merito già valutate dai giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili; non è consentita una rivalutazione dei fatti che non dimostri travisamento probatorio concreto.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se adeguatamente interpretate e collegate ad altri elementi (spostamenti, ruoli, consegne), costituiscono prova idonea a dimostrare adesione e partecipazione all'associazione.
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