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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna penale per aver proseguito lavori edilizi abusivi violando sigilli (fatti del 16-05-2018). In cassazione sollevava un unico motivo: violazione dell'art. 601 c.p.p. (termine a comparire di 20 giorni), deducendo che il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato solo l'10 maggio 2022 mentre l'udienza si era tenuta il 18 maggio 2022, senza quindi il rispetto del termine e senza che la ricorrente fosse presente, con conseguente nullità del giudizio di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, secondo gli atti processuali, la notifica del decreto di citazione era avvenuta il 1° maggio 2022 e l'udienza si era svolta il 18 maggio 2022, pertanto il termine di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. non era stato rispettato, ma l'eccezione andava sollevata nel corso del giudizio di appello e prima della deliberazione, ai sensi dell'art. 180 c.p.p. Poiché tale eccezione non era stata dedotta nel grado d'appello, essa è stata considerata tardiva e inammissibile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b)

    Norma richiamata per qualificare le opere edilizie abusive oggetto del capo di imputazione; la Corte ha ritenuto provata la realizzazione/proseguimento di opere in violazione dei sigilli.

  • codice penale, art. 349

    Norma penale contestata al capo 2 (violazione dei sigilli); la condanna è stata confermata dai giudici di merito e non superata in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 601 (comma 3 e comma 5 richiamati)

    Stabilisce il termine di comparizione dell'imputato in appello (20 giorni). La Corte ha ritenuto che la violazione di tale termine costituisca una nullità che deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di appello, altrimenti è improponibile in cassazione.

  • decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23-bis, convertito dalla legge n. 176 del 2020

    La possibilità di procedimento 'cartolare' e di trasmissione di conclusioni scritte è stata richiamata dalla Corte: nel caso non siano state richieste trattazioni orali né inviate conclusioni scritte, ciò incide sulla valutazione della tempestività dell'eccezione.

  • codice di procedura penale, art. 180

    Fissa il termine entro cui devono essere dedotte le nullità processuali nel corso del giudizio. La Corte ha applicato questo principio per escludere la possibilità di dedurre in cassazione una nullità non sollevata nel grado d'appello.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma relativa alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese conformemente a questa disposizione.

Massime di principio

  • La violazione del termine di comparizione per l'appello (art. 601 c.p.p.) integra una nullità che va eccepita o dedotta nel corso del giudizio di appello e, comunque, prima della deliberazione della sentenza: se non sollevata in tempo, è inammissibile in sede di cassazione.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione per presunte nullità procedurali del grado precedente, verificare nei verbali e negli atti del procedimento se e quando è avvenuta la notifica e se l'eccezione è stata già sollevata; l'assenza di deduzione tempestiva comporta il rigetto del motivo per tardività.
  • Nei giudizi 'cartolari' (senza trattazione orale) è particolarmente importante che la difesa si attivi, ove pertinente, inviando conclusioni scritte o chiedendo l'assunzione di iniziative difensive: la mancata partecipazione o mancata richiesta può essere interpretata come rinuncia a far valere determinate nullità.
  • Quando si censura la regolarità della notifica, è essenziale documentare immediatamente l'irregolarità e porla all'attenzione del giudice d'appello; conservare e produrre le copie delle notifiche e dei timbri postali è cruciale per il successo dell'eccezione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni strumentali.

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