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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 1464 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava avviso di liquidazione per imposta di registro su atto giudiziario e la cartella di pagamento (Euro 178,33), contestando numerosi profili procedurali e di merito: irregolarità/inesistenza delle notifiche (avviso di liquidazione e cartella), conformità e autenticità degli avvisi di ricevimento (disconoscimento firme, richiesta di verificazione/querela di falso), difetti di costituzione e di rappresentanza dell'Agenzia (procure/deleghe mancanti o irregolari), difetto di notifica del ricorso introduttivo e del relativo deposito, assenza di firma sul ricorso notificato, incompletezza dei documenti notificati, mancanza di prova del presupposto impositivo. Il ricorso in Cassazione conteneva 33 motivi, con particolare rilievo ai motivi 13 (difetto di notifica del ricorso n.4020/09) e 14 (mancata firma sul ricorso n.4019/09).

La decisione

La Corte ha accolto i motivi 13 e 14 ritenendoli fondati e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. In particolare la Corte ha affermato che: (i) la nullità della notificazione del ricorso può essere sanata ai sensi dell'art.156 c.p.c. quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto per la costituzione dell'Agenzia e la effettiva instaurazione del rapporto processuale; (ii) la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata non comporta automaticamente nullità se dalla copia è comunque desumibile la provenienza dall'avvocato munito di mandato e la parte resistente si è costituita e ha difeso la propria posizione. Conseguentemente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata e la causa è rinviata alla stessa Commissione in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non è pronunciabile se l'atto ha raggiunto il proprio scopo; la Corte ha ritenuto sanata la notificazione del ricorso per la costituzione e la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'Agenzia.

  • art. 139 c.p.c.

    Rilevata nella discussione circa la necessità dell'attestazione dell'omesso rinvenimento e sulle regole della notificazione; il ricorrente invocava la nullità per irregolarità nell'attestazione dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di spedizione della raccomandata; il ricorrente sosteneva la nullità per mancata osservanza delle forme previste.

  • art. 287 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione al procedimento di correzione dei refusi nella sentenza di primo grado; la Corte ha considerato irrilevante la mancata impugnazione formale quando la parte si è costituita e il vizio non è stato dedotto tempestivamente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla correttezza formale della decisione; la Corte ha ritenuto che errori di refuso nella indicazione dell'atto impugnato non siano decisivi se la provenienza e il contenuto dell'atto risultano chiari e la controparte si è difesa.

  • artt. 166 e 167 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla costituzione e alle memorie; invocati dal ricorrente come indice di costituzione irregolare della controparte.

  • art. 75 c.p.c.

    Citando disciplina della rappresentanza e della sottoscrizione; la Corte ha precisato che la mancanza della firma sulla copia notificata non determina nullità automatica se la riferibilità dell'atto è desumibile.

  • art. 182 c.p.c.

    Citato nel quadro delle eccezioni sulla regolarità formale degli atti processuali e della loro efficacia.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione all'uso dell'anagrafe tributaria come fonte di prova della residenza/domicilio fiscale; il ricorrente contestava la conformità della copia depositata.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla procedura di querela di falso e all'eventuale sospensione per verificazione; il ricorrente lamentava omissioni procedurali rispetto alla contestazione degli avvisi di ricevimento.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle prove e alla produzione documentale nel processo civile-tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato circa la rilevanza probatoria delle notifiche e dei documenti prodotti: la Corte ha richiamato l'esigenza di valutare la prova ma ha ritenuto decisive la costituzione e la difesa sostanziale della controparte.

  • L. n. 241/1990

    Invocata dal ricorrente in relazione alla completezza e trasparenza degli atti amministrativi notificati.

  • L. n. 212/2000

    Richiamata in tema di diritti dei contribuenti e correttezza degli atti notificati.

  • Cass. Sez. Unite n. 14916/2016

    Giurisprudenza di riferimento citata dalla Corte: riduzione della categoria dell'inesistenza degli atti a fatti marginali e chiarimento sui casi di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo (art.156 c.p.c.): la costituzione in giudizio e la concreta instaurazione del contraddittorio sono elementi decisivi per valutare la sanatoria.
  • La mancanza della firma del difensore sulla copia notificata non determina automaticamente l'inammissibilità/nullità se dalla copia è comunque desumibile la provenienza e la parte resistente si è costituita e ha effettivamente difeso la propria posizione.
  • Le censure formali sulla rappresentanza/delega della pubblica amministrazione devono essere valutate concretamente: la mera assenza di un atto di delega nei fascicoli non è sempre decisiva se l'amministrazione si è costituita e ha agito nel processo.
  • Chi contesta la conformità o l'autenticità di avvisi di ricevimento o firme deve promuovere tempestivamente i mezzi idonei (disconoscimento, istanza di verificazione, querela di falso) e chiedere le misure processuali opportune (sospensione, verificazione) per non vedere la contestazione considerata inefficace.
  • Molte irregolarità formali (refusi nell'indicazione dell'atto impugnato, parti mancanti nella copia notificata) possono essere superabili in presenza della prova che la controparte ha avuto conoscenza dell'atto: la valutazione è sostanziale più che meramente formale.
  • Se si ritiene di avere subito una irregolare notificazione, è importante produrre immediatamente e con precisione le prove (avvisi di ricevimento originali, certificati di residenza, ecc.) e dedurre il vizio nei primi atti del processo per evitare la perdita dell'eccezione.

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