Cassazione Penale, Sentenza n. 29560/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un dirigente medico pubblico accusato, da un lato, di corruzione per l'esercizio della funzione o, in subordine, di corruzione propria, per avere ricevuto utilità economiche e benefit da una società fornitrice di dispositivi medici in rapporto a favoritismi nelle procedure di acquisto e, dall'altro, di truffa aggravata ai danni dell'A.S.S.T. per avere percepito l'indennità di esclusiva pur svolgendo attività libero-professionale non autorizzata e non dichiarata. Il Tribunale aveva condannato per la corruzione ex art. 318 c.p. e per la truffa, assolvendolo per prescrizione dal diverso capo intermedio. La Corte d'appello, riformando integralmente, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il Procuratore generale e la parte civile hanno ricorso sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo manifestamente illogico e contraddittorio, omettendo di confrontarsi con plurimi indizi decisivi: pagamenti, bonifici, spese di viaggio e assicurative, rapporti telefonici frequenti e sincronizzati con le gare, assenza di contratti di consulenza, assunzione del figlio del medico, nonché la condotta di esercizio di attività privata in violazione del regime di esclusiva. In particolare hanno dedotto che, quanto alla corruzione, la Corte avesse ignorato la prova di un asservimento stabile della funzione pubblica agli interessi privati della società fornitrice; quanto alla truffa, avesse erroneamente escluso artifici e raggiri qualificando la condotta come mera violazione contrattuale e ritenendo irrilevante il silenzio del medico e la tracciabilità fiscale dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi del Pubblico ministero e della parte civile, ha annullato la sentenza assolutoria della Corte d'appello di Milano e ha disposto il rinvio ad altra sezione della medesima Corte per un nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza di motivazione rafforzata nella riforma assolutoria della condanna di primo grado e, inoltre, ha affermato che la Corte d'appello aveva errato anche nell'escludere in radice la configurabilità del delitto di truffa aggravata e nel non valutare correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale sul silenzio raggirante e sul regime di esclusiva del dirigente medico. La Cassazione ha precisato che i reati non erano prescritti e ha enunciato principi utili per il giudice di rinvio: in tema di corruzione, occorre distinguere tra art. 318 e 319 c.p. in base all'oggetto concreto dell'accordo illecito; in tema di truffa, il silenzio può integrare raggiro se inserito in una condotta complessiva idonea a ingannare l'ente datore di lavoro.
Norme richiamate
La corruzione per l'esercizio della funzione è reato di pericolo e può integrare un asservimento stabile della funzione pubblica a interessi privati, senza necessità di provare un singolo atto d'ufficio, salvo che il patto abbia riguardato atti contrari ai doveri di ufficio, nel qual caso può venire in rilievo l'art. 319 c.p.
È richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica nel caso in cui l'oggetto dell'accordo illecito sia un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Menziato nell'imputazione per il capo C, poi dichiarato estinto in primo grado per prescrizione.
La condotta del medico, se inserita in un complesso di atti e omissioni idonei a ingannare l'ente pubblico sull'effettiva sussistenza dei presupposti dell'indennità di esclusiva, può integrare truffa aggravata; il silenzio può assumere valore raggirante.
Nella valutazione degli indizi il giudice deve rispettare le regole della logica e della gravità, precisione e concordanza; la Corte d'appello non le ha applicate correttamente secondo i ricorrenti e la Cassazione ha ritenuto fondate le censure di motivazione.
Richiamato per ribadire che, dopo la riforma, per rovesciare una condanna occorre una motivazione dotata di forza persuasiva superiore, tale da escludere ogni ragionevole dubbio.
Richiamato ai fini del calcolo della sospensione del corso della prescrizione.
Richiamato per stabilire il regime di interruzione della prescrizione applicabile ratione temporis.
art. 15-quater d.lgs. n. 502 del 1992
È richiamato per il regime di esclusività del dirigente medico dipendente dal servizio sanitario pubblico.
art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come norma che disciplina incompatibilità e obblighi del dipendente pubblico rispetto ad attività extraistituzionali.
Richiamato per la disciplina del rapporto esclusivo del medico del servizio sanitario pubblico.
Richiamato per la disciplina generale del pubblico impiego e delle incompatibilità.
CCNL area dirigenza medico-veterinaria SSN
Richiamato per la disciplina contrattuale del rapporto di esclusiva e delle incompatibilità del dirigente medico.
Richiamato dalla parte civile a sostegno della responsabilità risarcitoria per il danno patito dall'ente, ma non è oggetto della decisione di merito della Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma integralmente una condanna in assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi specificamente con i passaggi decisivi della decisione di primo grado e spiegando perché gli elementi di prova già acquisiti assumano diversa valenza dimostrativa; non basta proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti.
- In sede di riforma assolutoria, la diversa lettura del materiale probatorio deve avere una forza persuasiva superiore a quella della decisione riformata e deve escludere ogni ragionevole dubbio; il dissenso critico generico non è sufficiente.
- In tema di corruzione, la distinzione tra art. 318 e art. 319 c.p. dipende dall'oggetto concreto dell'accordo illecito: l'asservimento stabile della funzione pubblica a interessi privati, senza prova di un singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, può integrare la corruzione per l'esercizio della funzione; se l'accordo riguarda atti contrari ai doveri d'ufficio, può venire in rilievo la corruzione propria.
- Nella corruzione, il conflitto di interessi del pubblico ufficiale non è di per sé decisivo per la qualificazione del fatto: ciò che conta è la concreta struttura del pactum sceleris e il contenuto della dazione o promessa.
- In tema di truffa, il silenzio può assumere valore di raggiro quando, inserito in una complessiva condotta concludente e fraudolenta, è idoneo a ingannare la persona offesa sui presupposti del vantaggio patrimoniale; la mera qualificazione della condotta come omissiva non esclude automaticamente il reato.
- La tracciabilità fiscale di un'attività non autorizzata non esclude, di per sé, la truffa ai danni del datore di lavoro pubblico se l'errore indotto riguarda i presupposti dell'indennità erogata dall'ente e non il fisco.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile quando investe la struttura argomentativa della sentenza e non si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito; è invece decisivo verificare se il giudice di merito abbia omesso di considerare elementi probatori decisivi.
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