Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento originato da opposizione a decreto penale di condanna, le parti avevano raggiunto un accordo per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in relazione alla guida in stato di ebbrezza, con pena concordata di sei mesi di arresto e 1.350 euro di ammenda, da convertire la componente detentiva in 13.500 euro di ammenda, per un totale di 14.850 euro da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il giudice, però, ha applicato una pena diversa da quella concordata, calcolando il lavoro di pubblica utilità secondo un criterio non corrispondente a quello legale e omettendo inoltre di disporre la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Il ricorso lamentava quindi: 1) difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, per avere il giudice modificato unilateralmente i termini dell'accordo e il computo del lavoro di pubblica utilità; 2) violazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada per l'omessa sospensione della patente; 3) violazione del medesimo articolo per l'omessa confisca del veicolo, pur risultando non appartenente a terzi estranei al reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero ritenendo assorbente il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza impugnata, censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha rilevato che il giudice non poteva modificare l'accordo delle parti sostituendo alla pena concordata una diversa determinazione del lavoro di pubblica utilità, dovendo semmai rigettare la richiesta ex art. 444 c.p.p. In conseguenza dell'accoglimento, la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Gorizia, Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
il giudice non può modificare l'accordo delle parti; se non lo condivide deve rigettare la richiesta, non riscrivere la pena
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la censura in cassazione del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza nel patteggiamento
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
prevede il reato di guida in stato di ebbrezza e le relative sanzioni accessorie obbligatorie
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente alla pena detentiva e alla conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice deve mantenere piena correlazione con la richiesta concordata: non può sostituire d'ufficio una diversa quantificazione della pena o del trattamento sostitutivo rispetto a quanto pattuito dalle parti.
- Se il giudice ritiene illegittimo o non condivisibile l'accordo sulla pena, la soluzione corretta è il rigetto della richiesta ex art. 444 c.p.p., non la sua modifica unilaterale con sentenza.
- Nel caso di guida in stato di ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada deve essere determinato secondo il criterio legale di conversione previsto dalla norma, senza discrezionalità alternativa del giudice.
- La mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge, come sospensione della patente e confisca, integra un vizio denunciabile in cassazione quando la sentenza non vi provveda.
- Il difetto di correlazione tra richiesta delle parti e decisione costituisce motivo autonomo di annullamento della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., anche a prescindere dalle ulteriori violazioni concernenti le sanzioni accessorie.
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