Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante in un comune della Sicilia tra ottobre 2022 e giugno 2023, oltre che di reati-fine di spaccio. Il Tribunale del riesame aveva sostituito la custodia in carcere con il divieto di dimora in Sicilia. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione: primo, sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa, sostenendo che le intercettazioni e le comunicazioni captate dimostrassero solo contatti sporadici con i sodali e che i rapporti economici con il vertice del gruppo riguardassero una vicenda lecita di vendita di un veicolo, oltre a valorizzare elementi incompatibili con la stabile partecipazione, come il trasferimento e il lavoro in Germania; secondo, sulle esigenze cautelari, lamentando che il pericolo di reiterazione fosse stato desunto quasi solo dalla gravità del reato senza verifica di concretezza e attualità, nonché la sproporzione del divieto di dimora esteso a tutta la Sicilia anziché al solo territorio di operatività del sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero nella mera riproposizione delle censure già disattese in sede di riesame, senza confronto effettivo con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, e che fossero inoltre censure di merito, poiché miravano a una diversa valutazione degli elementi probatori. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva motivato in modo coerente e non manifestamente illogico sia sulla gravità indiziaria della partecipazione all'associazione, valorizzando intercettazioni, presenza nei luoghi del sodalizio, attività di spaccio al dettaglio e di recupero crediti, sia sul pericolo di reiterazione, correttamente applicando il regime presuntivo relativo previsto per il reato associativo in materia di stupefacenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
la partecipazione al sodalizio va valutata in modo complessivo; ai fini cautelari la prognosi di pericolosità riguarda anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità criminale, non solo l'operatività attuale del gruppo.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie richiamata come delitto-fine dell'associazione, rilevante ai fini della gravità indiziaria e della pericolosità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
doppio regime presuntivo (relativo)
per il reato associativo in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia, superabile solo con motivazione specifica e elementi concreti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti strettamente necessari per la motivazione
il ricorso è stato esaminato nei limiti essenziali della motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
richiamata a sostegno del principio per cui, in materia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione di pericolosità ha natura complessiva e non si esaurisce nella sola cessazione della permanenza del sodalizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, il controllo della Cassazione è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale indiziario a quella del giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre, senza reale confronto critico, le stesse censure già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese dal tribunale.
- La critica al provvedimento cautelare deve confrontarsi con la sua ratio decidendi: l'assenza di tale confronto rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la pericolosità cautelare va valutata in modo complessivo e può fondarsi anche sulla possibile reiterazione di condotte espressive della medesima professionalità criminale, non essendo decisivo il solo dato della cessazione dell'operatività del sodalizio o la distanza temporale dai fatti.
- Per il reato associativo in materia di stupefacenti, il tempo decorso e le sopravvenienze personali dell'indagato sono elementi da valutare, ma non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale.
- Quando il giudice del riesame motiva in modo coerente e non manifestamente illogico sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, la censura in cassazione che si risolva in una richiesta di nuova lettura dei fatti è inammissibile.
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