Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per i reati fine di spaccio. Il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l’istanza, sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione a un sodalizio operante nel settore cocaina, crack e marijuana, attivo in Randazzo tra ottobre 2022 e giugno 2023, con compiti attribuiti all’indagato di spaccio al dettaglio, trasporto dello stupefacente e recupero crediti. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali e un motivo aggiunto: 1) dedotta violazione in tema di intercettazioni, anche mediante captatore informatico, per asserita inutilizzabilità degli esiti e difetto assoluto di motivazione del decreto autorizzativo e della proroga; si contestava, in particolare, che la motivazione si fondasse su dichiarazioni anonime non verbalizzate, che non emergesse un effettivo quadro indiziario idoneo, e che il decreto sul captatore fosse motivato in modo generico; 2) dedotta violazione di legge e difetto assoluto di motivazione sulla gravità indiziaria della partecipazione all’associazione, sulla commissione dei reati fine e sulle esigenze cautelari, sostenendo che vi fossero solo contatti sporadici e non una condotta consapevolmente funzionale al sodalizio, che mancassero riscontri oggettivi di cessioni o detenzione di droga, e che non fosse motivato il pericolo di reiterazione; con il motivo aggiunto si contestava l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con la prima proroga, per un preteso riferimento a un diverso procedimento penale. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili: il primo motivo e il motivo nuovo erano generici e aspecifici, perché non indicavano specificamente le conversazioni rilevanti né spiegavano la decisività dei vizi denunciati sul compendio indiziario; inoltre il motivo sul captatore era costruito sulla formulazione dell’art. 267 c.p.p. successiva ai fatti, quindi non pertinente ratione temporis, ed era comunque non confrontato con la motivazione del Tribunale e del decreto autorizzativo. Il motivo aggiunto era inoltre inammissibile perché non connesso ai motivi originari e, in ogni caso, manifestamente infondato, trattandosi di un mero errore materiale nell’incipit del provvedimento di proroga, mentre la motivazione reale rinviava agli atti del procedimento corretto. Il secondo motivo è stato ritenuto non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già disattese in riesame, oltre che volto a una rivalutazione di merito inammissibile in sede di legittimità; la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale sulla partecipazione al sodalizio, sui numerosi contatti e sul ruolo operativo dell’indagato, nonché sulla sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione alla perdurante professionalità criminale desumibile dalla struttura e dalle modalità del reato associativo ex art. 74 T.U. stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero, a seconda dei casi, generiche, aspecifiche, reiterative di censure già esaminate dal Tribunale del riesame, volte a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, oppure non pertinenti rispetto al quadro normativo applicabile nel tempo. La decisione cautelare impugnata è quindi rimasta ferma, con conferma della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il titolo associativo contestato, reato per il quale erano stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza e la cui pericolosità cautelare viene valutata anche in chiave di possibile reiterazione di condotte della stessa professionalità criminale.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica i reati fine di spaccio contestati al capo 2, richiamati come oggetto della gravità indiziaria cautelare.

  • art. 267 c.p.p.

    disciplina l’autorizzazione delle intercettazioni e, nel testo applicabile ratione temporis, la motivazione del decreto per le intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico; la Corte rileva che la censura del ricorrente era costruita sulla formulazione successiva del 2023, non applicabile al decreto del dicembre 2022.

  • art. 203 c.p.p.

    richiamato insieme alle censure sulle intercettazioni, in relazione alla utilizzabilità di esiti investigativi e al divieto di utilizzazione di dichiarazioni anonime non verbalizzate.

  • art. 271 c.p.p.

    invocato per contestare l’inutilizzabilità delle intercettazioni asseritamente illegittime.

  • art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in l. 12 luglio 1991, n. 203

    richiamato dalla difesa quale parametro sulla disciplina delle intercettazioni in procedimenti di criminalità organizzata.

  • art. 311, comma 4, c.p.p.

    consente la proposizione di motivi nuovi nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari fino all’inizio della discussione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi nella motivazione della sentenza.

  • art. 611, comma 1-quinquies, c.p.p.

    utilizzato per dichiarare tardiva la memoria difensiva depositata oltre i termini previsti.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato in tema di presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo e di loro superamento.

  • art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.

    richiamato per affermare l’inammissibilità derivata del motivo aggiunto conseguente all’inammissibilità del motivo principale.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, le doglianze sulle intercettazioni devono essere specifiche: occorre indicare le conversazioni rilevanti e spiegare in che modo l’eventuale vizio incida in modo decisivo sul compendio indiziario; in difetto la censura è inammissibile per genericità o aspecificità.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, sostituendo la prospettazione difensiva a quella del giudice di merito.
  • La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni mediante captatore va valutata secondo la disciplina temporalmente applicabile: non possono essere invocate disposizioni sopravvenute per contestare provvedimenti precedenti, in applicazione del principio tempus regit actum.
  • L’errore materiale nell’incipit di un provvedimento di proroga delle intercettazioni non comporta di per sé inutilizzabilità o mancanza assoluta di motivazione, quando dal contenuto complessivo risulti chiaro il riferimento al procedimento corretto e la motivazione per relationem agli atti pertinenti.
  • In materia di reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti, la valutazione delle esigenze cautelari per pericolo di reiterazione non si esaurisce nel dato del tempo trascorso o della cessazione apparente dell’operatività del sodalizio, ma deve considerare la professionalità criminale espressa dalla partecipazione e dalle modalità del contributo apportato.
  • La censura che si limiti a reiterare pedissequamente i motivi già disattesi in sede di riesame, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, è inammissibile perché priva della funzione critica minima richiesta al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
SottomaterieCaptatore informaticoLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.