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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29474/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere per la ritenuta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante in un comune della provincia di Catania, attiva tra ottobre 2022 e giugno 2023 e dedita a cocaina, crack e marijuana, oltre che per diversi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, poi integrati da un motivo nuovo con memoria. Con i primi due si denunciava la violazione delle norme sulle intercettazioni e sul captatore informatico, nonché motivazione solo apparente, sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza: da un lato perché autorizzate in un procedimento per associazione mafiosa sulla base di elementi reputati difensivamente insufficienti, tra cui dichiarazioni anonime e non verbalizzate; dall'altro perché il decreto sul captatore e la proroga/estensione delle captazioni sarebbero stati motivati in modo generico o con richiamo a un procedimento diverso. Con il terzo motivo si contestava la gravità indiziaria della partecipazione associativa, sostenendo che dagli atti emergesse al più un rapporto di fornitura di stupefacente e debito/credito, non un vincolo associativo, e che il Tribunale avesse valorizzato in modo incongruo alcuni dialoghi, una riunione successiva e il possesso di denaro ritenuto solo ipoteticamente proveniente dallo spaccio. Con il quarto motivo si censuravano le esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere, invocando l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e la mancata adeguata comparazione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il motivo aggiunto lamentava l'inutilizzabilità di una proroga delle intercettazioni per un apparente riferimento, nell'intestazione, a un diverso procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva e non valutabile la memoria difensiva, salvo il motivo nuovo nei limiti consentiti; ha però escluso comunque la fondatezza delle doglianze. I primi due motivi e il motivo nuovo sono stati reputati inammissibili per intrinseca aspecificità, perché non individuavano con precisione le conversazioni rilevanti e non spiegavano l'incidenza concreta dei vizi denunciati sul compendio indiziario. Quanto alle intercettazioni e al captatore, la Corte ha inoltre osservato che le censure si fondavano su una lettura non pertinente della disciplina normativa applicabile ratione temporis e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che richiamava specifici elementi investigativi e la necessità di superare le cautele difensive degli indagati. Il motivo aggiunto è stato ulteriormente ritenuto inammissibile perché non connesso ai motivi originari e, comunque, manifestamente infondato: l'erroneo richiamo nell'incipit del decreto di proroga è stato qualificato come mero errore materiale, a fronte di una motivazione per relationem coerente con la richiesta e la nota di polizia giudiziaria. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché proponevano una diversa lettura del materiale probatorio e non si confrontavano con la ratio decidendi del riesame; la Corte ha ribadito che il Tribunale aveva valorizzato plurimi elementi convergenti sulla stabile partecipazione dell'indagato al sodalizio, sul suo ruolo operativo nello spaccio al dettaglio e sulla presenza a riunioni associative, oltre a ritenere non superata la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria in ragione di precedenti, del rinvenimento di stupefacente e materiale per il confezionamento e della complessiva struttura logistica dell'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione richiamata per contestare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte valuta il quadro indiziario di partecipazione al sodalizio e non accoglie le censure difensive.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa ai reati-fine contestati all'indagato; il ricorso non incide sulla tenuta complessiva dell'imputazione cautelare.

  • art. 267 c.p.p.

    Norma sulle intercettazioni, anche mediante captatore informatico; la Corte rileva che le censure fanno riferimento a una formulazione normativa non applicabile ratione temporis e che, per i provvedimenti anteriori, non era richiesto il medesimo livello di autonoma esplicitazione previsto dalla riforma del 2023.

  • art. 203 c.p.p.

    Richiamato insieme alle norme sulle intercettazioni per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni anonime; la Corte esclude che il decreto autorizzativo si fondasse solo su tali elementi.

  • art. 271 c.p.p.

    Norma evocata dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte non accoglie la doglianza per difetto di specificità.

  • art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203

    Richiamato dalla difesa come norma di contesto in materia di intercettazioni per reati di criminalità organizzata; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 311, comma 4, c.p.p.

    Consente la proposizione di motivi nuovi nel ricorso cautelare fino alla discussione; la Corte ne riconosce l'ammissibilità temporale ma ne esclude la connessione e la specificità nel caso concreto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso; non incide sul merito ma sul perimetro espositivo dell'atto.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Usato per dichiarare l'inammissibilità derivata del motivo aggiunto, conseguente all'inammissibilità dei motivi originari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in tema di presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo contestato; la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale sul mancato superamento della presunzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione applicata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, non essendovi rimessione in libertà.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    Richiamato indirettamente per gli adempimenti conseguenti alla decisione nei confronti del detenuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, le censure in tema di intercettazioni devono indicare in modo specifico le conversazioni rilevanti e spiegare in che misura l'eventuale vizio incida sul compendio indiziario complessivo; in mancanza, il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Non è consentito in sede di legittimità sostituire alla valutazione del giudice del riesame una diversa lettura del materiale probatorio, salvo che si denunci una violazione di legge o una motivazione mancante, contraddittoria in modo insanabile o manifestamente illogica.
  • La doglianza che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già disattese in sede di riesame, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, è inammissibile perché priva della necessaria funzione critica del ricorso per cassazione.
  • In materia di intercettazioni autorizzate prima della riforma del 2023, il controllo sulla motivazione del decreto va svolto alla luce della disciplina vigente al momento dell'atto; non è corretto applicare retroattivamente il requisito dell'esplicita autonoma valutazione introdotto successivamente.
  • Un errore materiale nell'intestazione di un provvedimento di proroga delle intercettazioni non determina di per sé inutilizzabilità o nullità se dal complessivo contenuto dell'atto emerge con chiarezza il riferimento al procedimento corretto e la motivazione rinvia ad atti pertinenti.
  • Ai fini delle misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione della pericolosità non si esaurisce nella cessazione della permanenza del sodalizio o nell'arresto di alcuni partecipi, ma deve considerare l'eventuale perdurante inserimento dell'indagato nei circuiti criminali e la professionalità dimostrata.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei reati associativi può essere superata solo con elementi concreti che rendano adeguata una misura meno afflittiva; il giudice può valorizzare precedenti specifici, disponibilità di droga o strumenti per il confezionamento e la continuità logistica dell'attività criminale.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniRiti alternativiEsigenze cautelariCustodia cautelareSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
SottomaterieCaptatore informaticoCarcereLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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