Cassazione Penale, Sentenza n. 29474/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere per la ritenuta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante in un comune della provincia di Catania, attiva tra ottobre 2022 e giugno 2023 e dedita a cocaina, crack e marijuana, oltre che per diversi reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, poi integrati da un motivo nuovo con memoria. Con i primi due si denunciava la violazione delle norme sulle intercettazioni e sul captatore informatico, nonché motivazione solo apparente, sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza: da un lato perché autorizzate in un procedimento per associazione mafiosa sulla base di elementi reputati difensivamente insufficienti, tra cui dichiarazioni anonime e non verbalizzate; dall'altro perché il decreto sul captatore e la proroga/estensione delle captazioni sarebbero stati motivati in modo generico o con richiamo a un procedimento diverso. Con il terzo motivo si contestava la gravità indiziaria della partecipazione associativa, sostenendo che dagli atti emergesse al più un rapporto di fornitura di stupefacente e debito/credito, non un vincolo associativo, e che il Tribunale avesse valorizzato in modo incongruo alcuni dialoghi, una riunione successiva e il possesso di denaro ritenuto solo ipoteticamente proveniente dallo spaccio. Con il quarto motivo si censuravano le esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere, invocando l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e la mancata adeguata comparazione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il motivo aggiunto lamentava l'inutilizzabilità di una proroga delle intercettazioni per un apparente riferimento, nell'intestazione, a un diverso procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva e non valutabile la memoria difensiva, salvo il motivo nuovo nei limiti consentiti; ha però escluso comunque la fondatezza delle doglianze. I primi due motivi e il motivo nuovo sono stati reputati inammissibili per intrinseca aspecificità, perché non individuavano con precisione le conversazioni rilevanti e non spiegavano l'incidenza concreta dei vizi denunciati sul compendio indiziario. Quanto alle intercettazioni e al captatore, la Corte ha inoltre osservato che le censure si fondavano su una lettura non pertinente della disciplina normativa applicabile ratione temporis e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che richiamava specifici elementi investigativi e la necessità di superare le cautele difensive degli indagati. Il motivo aggiunto è stato ulteriormente ritenuto inammissibile perché non connesso ai motivi originari e, comunque, manifestamente infondato: l'erroneo richiamo nell'incipit del decreto di proroga è stato qualificato come mero errore materiale, a fronte di una motivazione per relationem coerente con la richiesta e la nota di polizia giudiziaria. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché proponevano una diversa lettura del materiale probatorio e non si confrontavano con la ratio decidendi del riesame; la Corte ha ribadito che il Tribunale aveva valorizzato plurimi elementi convergenti sulla stabile partecipazione dell'indagato al sodalizio, sul suo ruolo operativo nello spaccio al dettaglio e sulla presenza a riunioni associative, oltre a ritenere non superata la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria in ragione di precedenti, del rinvenimento di stupefacente e materiale per il confezionamento e della complessiva struttura logistica dell'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione richiamata per contestare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte valuta il quadro indiziario di partecipazione al sodalizio e non accoglie le censure difensive.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa ai reati-fine contestati all'indagato; il ricorso non incide sulla tenuta complessiva dell'imputazione cautelare.
Norma sulle intercettazioni, anche mediante captatore informatico; la Corte rileva che le censure fanno riferimento a una formulazione normativa non applicabile ratione temporis e che, per i provvedimenti anteriori, non era richiesto il medesimo livello di autonoma esplicitazione previsto dalla riforma del 2023.
Richiamato insieme alle norme sulle intercettazioni per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni anonime; la Corte esclude che il decreto autorizzativo si fondasse solo su tali elementi.
Norma evocata dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte non accoglie la doglianza per difetto di specificità.
art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203
Richiamato dalla difesa come norma di contesto in materia di intercettazioni per reati di criminalità organizzata; la censura è dichiarata inammissibile.
Consente la proposizione di motivi nuovi nel ricorso cautelare fino alla discussione; la Corte ne riconosce l'ammissibilità temporale ma ne esclude la connessione e la specificità nel caso concreto.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso; non incide sul merito ma sul perimetro espositivo dell'atto.
Usato per dichiarare l'inammissibilità derivata del motivo aggiunto, conseguente all'inammissibilità dei motivi originari.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Richiamato in tema di presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo contestato; la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale sul mancato superamento della presunzione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione applicata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, non essendovi rimessione in libertà.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Richiamato indirettamente per gli adempimenti conseguenti alla decisione nei confronti del detenuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, le censure in tema di intercettazioni devono indicare in modo specifico le conversazioni rilevanti e spiegare in che misura l'eventuale vizio incida sul compendio indiziario complessivo; in mancanza, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Non è consentito in sede di legittimità sostituire alla valutazione del giudice del riesame una diversa lettura del materiale probatorio, salvo che si denunci una violazione di legge o una motivazione mancante, contraddittoria in modo insanabile o manifestamente illogica.
- La doglianza che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già disattese in sede di riesame, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, è inammissibile perché priva della necessaria funzione critica del ricorso per cassazione.
- In materia di intercettazioni autorizzate prima della riforma del 2023, il controllo sulla motivazione del decreto va svolto alla luce della disciplina vigente al momento dell'atto; non è corretto applicare retroattivamente il requisito dell'esplicita autonoma valutazione introdotto successivamente.
- Un errore materiale nell'intestazione di un provvedimento di proroga delle intercettazioni non determina di per sé inutilizzabilità o nullità se dal complessivo contenuto dell'atto emerge con chiarezza il riferimento al procedimento corretto e la motivazione rinvia ad atti pertinenti.
- Ai fini delle misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione della pericolosità non si esaurisce nella cessazione della permanenza del sodalizio o nell'arresto di alcuni partecipi, ma deve considerare l'eventuale perdurante inserimento dell'indagato nei circuiti criminali e la professionalità dimostrata.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei reati associativi può essere superata solo con elementi concreti che rendano adeguata una misura meno afflittiva; il giudice può valorizzare precedenti specifici, disponibilità di droga o strumenti per il confezionamento e la continuità logistica dell'attività criminale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29482/2026 del 04/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →