Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto aggravato commessi all'interno di un esercizio commerciale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente la decisione di primo grado senza un reale vaglio del compendio probatorio; ha contestato, per il primo episodio, l'assenza di prova diretta dell'apposizione dei bollini sui beni sottratti, la supposta natura dubitativa di alcuni elementi, la restituzione di un bene da parte di un terzo e l'esito della perquisizione domiciliare, ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Per il secondo episodio ha affermato che la condotta materiale sarebbe stata posta in essere da altro soggetto e che la sua presenza sul posto non integrasse un contributo causale sufficiente per il concorso di persone. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per omessa pronuncia sui motivi aggiunti di appello, in particolare sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, alla pena base, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla recidiva e al calcolo della pena, sostenendo che tali questioni erano state devolute al giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente generico e diretto a ottenere una rivalutazione del merito, senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con le due conformi decisioni di merito, le quali avevano ricostruito in modo coerente i due episodi di furto aggravato e il contributo concorsuale dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di devoluzione specifica sul trattamento sanzionatorio: nell'atto di appello originario non risultava dedotta la questione della pena, sicché non poteva essere introdotta validamente con i motivi aggiunti né prospettata per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione che aveva valorizzato elementi oggettivi del contributo concorsuale dell'imputato.
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto base contestato nei due episodi oggetto di condanna.
art. 625 c.p.
aggravanti del furto contestate e confermate nella decisione di merito.
art. 606 c.p.p.
richiamato come base delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali doglianze non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 40390 del 19/09/2022
Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01
citato come precedente sul punto che il motivo inerente al trattamento sanzionatorio è autonomo e deve essere specificamente devoluto con l'appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, senza individuare specifici passaggi della motivazione impugnata affetti da illogicità manifesta, travisamento decisivo o violazione di legge.
- Il giudizio di legittimità non consente una rilettura atomistica del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente.
- La deduzione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è sufficiente, da sola, a radicare un vizio di legittimità se non è accompagnata dall'indicazione di concrete fratture logiche della motivazione.
- Nel concorso di persone nel reato, la mera contestazione apodittica della partecipazione non basta quando la sentenza di merito abbia indicato elementi oggettivi e convergenti del contributo causale dell'imputato.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio costituiscono un autonomo punto della decisione e devono essere specificamente dedotte con l'atto di appello; se non devolute in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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