Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una titolare di stabilimento balneare, accusata di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e di innovazioni non autorizzate in ambito demaniale/navale. Dopo una prima assoluzione del Tribunale di Vasto, la sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente al solo reato di innovazioni non autorizzate, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio il Tribunale ha nuovamente assolto l'imputata, ritenendo, sulla base della deposizione di un testimone tecnico, che le opere contestate fossero collocabili in epoca anteriore al 2019 e che non vi fosse prova oltre ogni ragionevole dubbio che fossero state realizzate dall'imputata, la quale aveva rilevato la gestione dello stabilimento da altro soggetto. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per asserita violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e per errata applicazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse conformato ai principi di diritto fissati nel giudizio rescindente e che avesse nuovamente commesso i vizi già censurati dalla Corte. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha rilevato che il Tribunale, giudice del rinvio, aveva motivato in modo compiuto l'assoluzione ritenendo non provata oltre ogni ragionevole dubbio la riferibilità delle opere all'imputata. Il ricorrente, pur evocando formalmente la violazione di legge, non ha indicato con precisione quali specifici passaggi della sentenza impugnata integrassero la dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e degli artt. 54 e 1161 cod. nav.; si è limitato a una critica generica, riproducendo ampi stralci della precedente decisione rescindente e di altre pronunce, senza confrontarsi con la trama motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso privo di specificità e di adeguato confronto con la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, c.p.p.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte nella fase rescindente; il ricorso che deduca la loro violazione deve indicare in modo specifico dove la sentenza impugnata si discosti da tali principi.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La violazione di legge deve essere dedotta in modo puntuale e non mediante censure generiche o meramente assertive.
art. 54 cod. nav.
È richiamato dal ricorrente come norma sostanziale asseritamente mal applicata dal giudice di rinvio, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione per difetto di specificità del motivo.
art. 1161 cod. nav.
È richiamato dal ricorrente come disposizione incriminatrice relativa alle innovazioni non autorizzate; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito per la genericità del ricorso.
art. 530, comma 2, c.p.p.
È menzionato nel riepilogo del primo giudizio assolutorio come base della formula assolutoria adottata dal Tribunale nella precedente decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il ricorso per cassazione che denunci violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente i passaggi dai quali deriverebbe il mancato adeguamento ai principi fissati dalla sentenza rescindente.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla decisione né nella mera riproposizione della sentenza annullante o di precedenti giurisprudenziali; occorre misurarsi con la motivazione concreta del provvedimento impugnato.
- Quando il giudice di rinvio fonda l'assoluzione sulla mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio della riferibilità del fatto all'imputato, il ricorso che contesti tale esito deve dimostrare in modo specifico l'errore di diritto e non limitarsi a contestazioni assertive sulla ricostruzione fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare dalla mancanza di specificità del motivo e dall'assenza di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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