Cassazione Civile, Ordinanza n. 30642/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per il triennio 1990-1992, assumendo di rientrare tra i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia e di poter beneficiare dell’agevolazione prevista dalla normativa speciale. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’amministrazione aveva chiesto la riforma della decisione deducendo, in sintesi, tre profili: (1) inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata produzione dell’istanza di rimborso; (2) erronea mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l’anno 1990, dopo il pagamento del 50% della somma in forza dello ius superveniens; (3) omessa verifica della compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE sugli aiuti di Stato, trattandosi anche di redditi d’impresa. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo irrilevante la mancata produzione dell’istanza, devoluta alla fase esecutiva la questione del limite di spesa e non pertinente il profilo europeo. In cassazione l’Agenzia ha censurato tali statuizioni con tre motivi corrispondenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo non decisiva la mancata allegazione dell’istanza quando la validità della domanda e la formazione del silenzio-rifiuto risultino comunque dal contraddittorio e dai pagamenti già effettuati, e confermando che la riduzione al 50% del rimborso introdotta dallo ius superveniens va considerata nella fase esecutiva per le procedure instaurate dopo l’entrata in vigore della norma. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito doveva verificare se il rimborso richiesto, in relazione ai redditi di impresa o partecipazione societaria, integrasse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, alla luce della disciplina UE e della decisione della Commissione richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame della compatibilità dell’agevolazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede una definizione automatica della posizione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, con possibilità di rimborso del 90% di quanto versato; tuttavia non è applicabile ai contribuenti esercenti attività di impresa se in contrasto con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. in L. n. 123 del 2017
limite della spesa autorizzata
La decurtazione del rimborso prevista dallo ius superveniens rileva nella fase esecutiva dei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della norma, non come questione di merito da decidere nel giudizio di cognizione.
art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato per la cessazione della materia del contendere, ma la Corte conferma che la questione non era fondata nel caso concreto secondo l’orientamento consolidato.
artt. 18, 19, 22 e 27 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell’istanza di rimborso, ma la Corte esclude che tale omissione sia decisiva ai fini dell’ammissibilità nel caso concreto.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte ritiene non fondato il motivo sulla mancata produzione dell’istanza quando il contenuto sostanziale della domanda sia comunque desumibile dagli atti.
È invocato a sostegno della censura sulla prova/documentazione, ma la Corte non accoglie il motivo nei termini proposti.
È richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla compatibilità UE dell’agevolazione; la Corte ravvisa l’omissione del giudice di merito sul punto decisivo.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono richiamati come parametro della disciplina sugli aiuti di Stato; la Corte afferma che il giudice di merito deve verificare la compatibilità dell’agevolazione con tali norme.
Decisione Commissione UE 2016/195/C (2015) 5549 final
La Corte la valorizza come decisione che ha ritenuto l’agevolazione incompatibile con il mercato interno perché configurante un aiuto di Stato illegittimo, salvo verifica di eventuali regimi de minimis o altri regimi autorizzati.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Concorre, insieme alla decisione UE, a escludere l’applicabilità dell’agevolazione ai contribuenti che svolgono attività di impresa, salvo limiti e compatibilità con la disciplina europea.
Massime di principio
- In materia di rimborso tributario, la mancata produzione in giudizio dell’istanza non comporta automaticamente inammissibilità quando la validità della domanda e la formazione del silenzio-rifiuto risultino comunque evincibili dal contraddittorio processuale e da altri elementi documentali già acquisiti.
- La riduzione o decurtazione del rimborso imposta da una sopravvenienza normativa incide, di regola, sulla fase esecutiva dei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della disposizione, non sulla sussistenza del diritto accertato in sede di cognizione.
- Il giudice di merito deve verificare d’ufficio, se dedotta e rilevante, la compatibilità con il diritto dell’Unione di un’agevolazione fiscale che possa integrare un aiuto di Stato, specie quando il beneficio sia richiesto anche da soggetti che percepiscono redditi d’impresa.
- Un’agevolazione fiscale nazionale non può essere applicata se, per la concreta fattispecie, si traduce in un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo che ricorrano presupposti di compatibilità previsti dalla disciplina UE, quali i regimi de minimis o altri regimi autorizzati.
- L’omessa pronuncia del giudice di merito su una questione decisiva di compatibilità europea della pretesa tributaria determina cassazione con rinvio per nuovo esame della questione.
- Le istanze di rimborso devono essere specifiche e idonee a consentire la verifica della fondatezza della pretesa, ma, una volta che il silenzio-rifiuto si sia formato su una domanda valida, la successiva mancata allegazione dell’istanza al ricorso può risultare irrilevante ai fini dell’ammissibilità in presenza di un quadro probatorio già sufficiente.
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