Cassazione Civile, Ordinanza n. 15842/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società agricola aveva impugnato il diniego tacito di rimborso degli interessi corrisposti dopo il pagamento di una cartella emessa per indebita detrazione di un credito IVA riferito al 2005, in mancanza della dichiarazione prescritta. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il credito fosse effettivamente spettante e che, avendolo l'Amministrazione poi rimborsato integralmente, dovessero essere restituiti anche interessi, aggi e sanzioni pagati sulla cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno riproposta in appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché la CTR aveva riconosciuto il rimborso degli accessori nonostante il giudicato sulla legittimità della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto di notificazione del ricorso era stato compiuto l'8 maggio 2020, dunque nel periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83 del d.l. 18/2020 per l'emergenza COVID-19 (dal 9 marzo all'11 maggio 2020, poi prorogato), periodo durante il quale non potevano essere compiuti atti del procedimento. Ha quindi richiamato il principio per cui gli atti processuali compiuti durante la sospensione sono inefficaci e nulli per derivazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del primo motivo per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo tributario.
Richiamato come norma sul giudicato sostanziale, deducendosi la violazione per avere riconosciuto il rimborso nonostante la pretesa definitività della cartella.
Interpretato nel senso che, durante la sospensione del processo, non possono essere compiuti atti del procedimento; gli atti compiuti nel periodo sono inefficaci e nulli per derivazione.
Ha disposto la sospensione dei termini processuali e delle impugnazioni nel periodo emergenziale COVID-19.
Legge di conversione del d.l. 18/2020, richiamata per la disciplina della sospensione emergenziale dei termini.
Richiamato come fonte di modifica/proroga della sospensione dei termini emergenziale.
Legge di conversione del d.l. 23/2020, richiamata per la proroga/modifica della sospensione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui sarebbe ancorato l'ulteriore importo del comma 1 quater.
Massime di principio
- Gli atti di impugnazione compiuti durante il periodo di sospensione processuale legale sono inefficaci e non sono idonei a riattivare validamente il processo.
- La sospensione dei termini processuali comporta il divieto di compiere atti del procedimento sino alla sua cessazione; la violazione determina nullità dell'atto compiuto e inammissibilità dell'impugnazione proposta in quel contesto.
- Nel giudizio di legittimità il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, poiché il versamento è assolto mediante prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →