Sentenza n. 11698/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]". - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A.; - di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente; e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di aggiudicazione nella parte relativa al mancato accoglimento della richiesta di secretazione dell'offerta tecnica e alla sua messa a disposizione degli altri concorrenti, nonché il verbale presupposto di verifica delle richieste di secretazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la decisione della Regione Lazio di non secretare la propria offerta tecnica nella gara centralizzata per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche e di renderla disponibile agli altri concorrenti utilmente classificati. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, illogicità, perplessità e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e sviamento. Secondo la ricorrente, la dichiarazione analitica allegata alla richiesta avrebbe dimostrato che le parti dell'offerta riguardavano il proprio know how aziendale e che la loro divulgazione avrebbe determinato un pregiudizio competitivo. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'eventuale divulgazione dell'offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto con sentenza definitiva tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che l'oscuramento dell'offerta costituisca un'eccezione alla regola della trasparenza e dell'accessibilità e debba essere interpretato restrittivamente. L'operatore economico deve formulare una dichiarazione motivata e comprovata, individuando specificamente le informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale e dimostrando, secondo i requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, la loro segretezza oggettiva, il valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure ragionevoli di protezione. Il generico richiamo al know how aziendale non è sufficiente. Nel caso concreto, la richiesta riguardava elementi ordinari e tipici di un'offerta tecnica, quali manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center, senza dimostrare un vantaggio concorrenziale concreto e attuale derivante dalla divulgazione né l'effettiva protezione interna delle informazioni. La genericità della richiesta non consentiva alla stazione appaltante di individuare specifiche parti segrete; era pertanto legittima la decisione di rendere disponibile l'offerta integralmente. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità dell'operato amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
"L'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta (tecnica o economica) è subordinata [...] alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta [...] costituiscono segreti tecnici o commerciali"
L'oscuramento dell'offerta è un'eccezione alla regola dell'accessibilità, soggetta a interpretazione rigorosa e restrittiva; il concorrente deve motivare e comprovare la natura segreta delle informazioni, mentre la messa a disposizione delle offerte segue le regole e i termini previsti dalla disciplina speciale.
"Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali [...] ove tali informazioni: a) siano segrete [...] b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte [...] a misure [...] ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete"
La segretezza rilevante richiede cumulativamente non generale conoscibilità o accessibilità, valore economico derivante dalla segretezza e misure ragionevoli di protezione.
"Documenti amministrativi [...] detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse"
Le offerte detenute dalla stazione appaltante rientrano, in linea di principio, nell'ambito dei documenti accessibili; le deroghe devono essere tipiche e tassative.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha richiamato per relationem la motivazione di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, ritenendola esaustiva ai fini della decisione.
La domanda di accertamento del diritto alla riservatezza dell'offerta, proposta ai sensi della norma, è stata respinta insieme alla domanda di annullamento.
L'eventuale uso improprio delle informazioni acquisite dagli altri partecipanti può essere tutelato mediante gli strumenti civilistici appropriati; tale possibilità non giustifica, di per sé, l'oscuramento di informazioni non comprovate come segrete.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la sottrazione all'accesso di tutta o parte dell'offerta tecnica o economica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e deve essere interpretata restrittivamente.
- L'operatore economico che chiede l'oscuramento dell'offerta deve individuare specificamente le informazioni riservate e fornire una dichiarazione motivata e comprovata, dimostrando i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevoli di protezione.
- Il generico richiamo al know how, alla peculiarità dell'offerta o all'originalità dell'organizzazione aziendale non dimostra l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale; occorre provare un concreto e attuale vantaggio concorrenziale che la divulgazione procurerebbe agli altri operatori.
- Quando la richiesta di secretazione è generica e non consente di individuare le specifiche parti coperte da segreto, la stazione appaltante può legittimamente negare l'oscuramento e mettere a disposizione l'offerta nella sua integralità.
- La stazione appaltante deve verificare la natura realmente riservata delle informazioni e non può accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato; la trasparenza prevale sul know how non assistito da caratteri oggettivi e comprovati di segretezza.
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