Sentenza del 24/06/2024 n. 17393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2006. La contribuente ha contestato tre gruppi di riprese: lo sconto di 182.000 euro riconosciuto alla PAM nell’ambito della promozione «Premiati con i dipinti a mano», ritenuto non deducibile perché non adeguatamente giustificato e qualificato come liberalità; la maggiore IVA detratta per 25.000 euro in relazione a uno sconto collegato a un contratto con Unicomm S.r.l., società appartenente al gruppo Selex/A&O; e i contributi promozionali di 55.583 euro per PAM e 15.677,40 euro per Aspiag, contestati perché non risultavano adeguatamente documentati o previsti dai contratti. In cassazione la società ha dedotto violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e sulla deducibilità dei costi, violazione delle disposizioni IVA sugli sconti e violazione delle regole sull’onere della prova. Ha inoltre chiesto congiuntamente il rinvio della causa per trattative di conciliazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio: la conciliazione fuori udienza estesa alla Cassazione dal D.Lgs. 220/2023 si applicava ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della novella, non a questo giudizio già pendente; la conciliazione in udienza e il mero rinvio non sono stati estesi ai giudizi di legittimità. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, perché, pur formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. Ha ribadito che il contribuente deve provare esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica dei costi; la sola contabilizzazione o la fattura non bastano senza documentazione che dimostri importo, ragione e giustificazione economica. Anche gli sconti devono risultare da un accordo e da documentazione idonea, comprese note di accredito con la causale pertinente. Il ricorso è stato quindi rigettato e la sentenza della CTR, che aveva confermato integralmente l’accertamento, è rimasta ferma. Brand Loyalty Italia è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 5.800 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
era fondata la ripresa (rilievo n. 2) relativa allo sconto riconosciuto alla PAM (per ogni articolo venduto), nell'ambito dell'operazione promozionale "Premiati con i dipinti a mano", in quanto la giustificazione fornita dalla contribuente non trovava riscontro nella transazione conclusa con la predetta cliente che era successiva all'atto integrativo del contratto nel quale era stato previsto lo sconto e nella quale la PAM aveva rinunciato ad avanzare nei confronti della Brand Loyalty qualsiasi pretesa, sicché l'antieconomicità della condotta qualificava detta operazione come erogazione liberale non deducibile ex art. 100 TUIR
Nel caso concreto, la ripresa è stata ritenuta fondata perché la documentazione negoziale non giustificava lo sconto e la condotta antieconomica è stata qualificata come erogazione liberale non deducibile.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa
La deduzione richiede che il contribuente documenti non solo l’esistenza e l’importo del costo, ma anche la sua inerenza e la coerenza economica quando contestata; la registrazione contabile, da sola, non assolve l’onere probatorio.
Art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972
Sebbene l'accordo sullo sconto possa perfezionarsi anche verbalmente, in base al principio della libertà delle forme, l'art. 26 del D.P.R. 633/72 richiede poi, ai fini della deducibilità delle note di credito emesse nei confronti di altra società, che l'accordo con il quale viene concordata la riduzione del corrispettivo sia comunque provato dai soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della relativa causale.
Lo sconto può essere concordato anche verbalmente, ma la riduzione del corrispettivo deve essere provata ai fini IVA tramite note di accredito tra le parti interessate, corredate dalla causale che giustifica lo sconto.
Art. 48, comma 4-bis, D.Lgs. 546/1992
Come è stato recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 2815 del 30.01.2024), la citata novella si applica esclusivamente per il futuro e con riguardo ai ricorsi iscritti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023
L’estensione della conciliazione fuori udienza ai giudizi pendenti in Cassazione opera soltanto per i ricorsi instaurati dopo l’entrata in vigore della novella, non per i giudizi già pendenti.
Art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto
La disciplina transitoria distingue le modifiche applicabili ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2024 da quelle, tra cui la conciliazione fuori udienza in Cassazione, applicabili ai giudizi instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.
la conciliazione estesa ai giudizi di cassazione è solo quella prevista dall'art. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992 ("Conciliazione fuori udienza") e non quella di cui al successivo art. 48 bis ("Conciliazione in udienza") che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza.
La conciliazione in udienza non è stata estesa alla Cassazione; in tale sede non è quindi ammesso il mero rinvio dell’udienza per tentare la conciliazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
tutti i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione della documentazione svolta dal giudice di merito, formulando la contestazione come violazione di legge: occorre individuare un effettivo errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma.
- Per dedurre un costo d’impresa non basta contabilizzarlo o produrre una fattura: il contribuente deve dimostrarne esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica, con documentazione che ne chiarisca importo, causale e giustificazione.
- Gli sconti e gli abbuoni riconosciuti alla clientela devono essere collegati a un accordo e documentati in modo coerente. Ai fini IVA, le note di accredito devono essere riferibili alle parti interessate e indicare la causale della riduzione; documenti contrattuali incompleti o riferiti a soggetti diversi possono non bastare.
- La conciliazione fuori udienza davanti alla Cassazione, introdotta dalla novella del 2023, non si applica automaticamente ai giudizi già pendenti: la disciplina transitoria limita l’estensione ai giudizi instaurati dalla data indicata dalla legge. La conciliazione in udienza e il rinvio per il relativo tentativo non sono invece estesi alla Cassazione.
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