Sentenza del 24/06/2024 n. 17389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di Toyota di ottenere il maggior danno da svalutazione monetaria, oltre agli interessi, per il tardivo rimborso forfettario dell’IVA non detratta nel periodo 1° gennaio 2003-13 agosto 2006. Il rimborso era stato richiesto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 258/2006, convertito dalla L. n. 278/2006, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia. La CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello di Toyota, riconoscendo il maggior danno in via presuntiva e quantificandolo, nei limiti dell’eventuale differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso degli interessi applicabile. L’Agenzia ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 c.c.: sosteneva che il maggior danno non potesse desumersi dalla qualità di imprenditore e dall’inflazione, che dovesse essere allegato e provato dal creditore e che fossero state contestate anche la spettanza e la quantificazione della somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato che, per le obbligazioni pecuniarie e anche per il tardivo rimborso di un credito d’imposta, il maggior danno può essere riconosciuto in via presuntiva nella differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato fino a dodici mesi e il tasso degli interessi applicabile; il debitore può provare che il danno non vi è stato o è inferiore. La CTR si era attenuta a tali criteri. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a Toyota le spese del giudizio di legittimità: Euro 7.600 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1224, comma 2, codice civile
nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all' art. 1224 , comma secondo, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti), è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell' art. 1284 , comma 1, cod. civ.
Il maggior danno da ritardo nel pagamento di una somma di denaro può essere presunto, per la parte che eccede gli interessi dovuti, applicando il differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato a breve termine e il tasso degli interessi pertinente. Il debitore può dimostrare che il danno è mancato o è minore; chi domanda una somma ulteriore rispetto a tale differenziale deve invece provare il danno effettivo.
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso sull’onere della prova, ma la Corte non ne formula un’interpretazione autonoma: applica i criteri probatori elaborati per il maggior danno da ritardato pagamento, distinguendo la presunzione parametrica dalla prova necessaria per ottenere somme superiori.
Art. 1284, comma 1, codice civile
il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell' art. 1284 , comma 1, cod. civ.
Per il criterio presuntivo generale, il tasso degli interessi legali da confrontare con il rendimento dei titoli di Stato è quello determinato anno per anno secondo questa disposizione.
Art. 44 del D.P.R. n. 602/1973
La particolarità dell'obbligazione tributaria, pertanto, implica che il maggior danno di cui all' art. 1224 , comma 2, cod. civ., (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) sia in via generale riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell' art. 44 del D.P.R. n. 602/1973
Nelle controversie relative a crediti d’imposta, il parametro per calcolare presuntivamente il maggior danno confronta il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato fino a dodici mesi con il tasso degli interessi legali determinato secondo la disciplina tributaria dell’art. 44.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali; il motivo così formulato è stato esaminato e rigettato.
Massime di principio
- Per il ritardato rimborso di un credito d’imposta, il contribuente può chiedere, oltre agli interessi dovuti, il maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.; la natura tributaria della controversia non esclude l’applicazione dei principi civilistici sul ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.
- Il maggior danno può essere riconosciuto presuntivamente usando il differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso degli interessi legali applicabile alla specifica obbligazione tributaria, dalla data di mora.
- La presunzione parametrica è superabile: il debitore può provare che il creditore non ha subito un danno ulteriore o che esso è inferiore. Il creditore che chieda più del differenziale presuntivo deve allegare e documentare il danno effettivo; la sola qualità di imprenditore o il generico riferimento all’inflazione non bastano.
- La domanda risarcitoria accessoria al credito tributario può rientrare nella giurisdizione tributaria per concentrare la tutela, senza che ciò trasformi la natura civilistica dell’obbligazione restitutoria.
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