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Sentenza

Sentenza del 24/06/2024 n. 17289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sul conferimento di immobili e titoli finanziari del valore complessivo di 1.540.000 euro effettuato il 19 dicembre 2012 da C.C., titolare del 99,19% della società, a fronte dell’aumento di capitale deliberato il 28 gennaio 2013. L’Amministrazione riteneva che la società fosse esterovestita: pur avendo sede legale in Lussemburgo, avrebbe avuto in Italia la direzione effettiva e l’attività principale. La CTR della Lombardia aveva confermato il rigetto del ricorso, valorizzando la localizzazione in Italia degli immobili, la loro esclusività tra gli asset societari, i relativi canoni di locazione, la partecipazione quasi totalitaria della conferente italiana e la vicinanza temporale tra conferimento e aumento di capitale. In cassazione la società ha contestato, con il primo motivo, l’identificazione della sede effettiva con il luogo in cui si trovano i beni, sostenendo che la direzione e le decisioni sociali si svolgevano in Lussemburgo e richiamando documenti relativi ad amministratori, assemblee, attività finanziaria e adempimenti fiscali lì svolti. Ha inoltre denunciato: la nullità della sentenza per motivazione insufficiente sul presunto risparmio fiscale; la mancata dimostrazione dei vantaggi tributari; e l’omessa pronuncia sulla domanda condizionata di restituzione, anche mediante compensazione, dell’imposta ipotecaria e catastale versata nella misura del 4%.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che la sede effettiva non coincide automaticamente con il luogo in cui sono situati i beni: occorre accertare dove si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive, dove sono accentrati gli organi e gli uffici sociali e dove si assumono le decisioni, considerando nel complesso anche i fattori sostanziali. La CTR aveva fondato la decisione essenzialmente sulla localizzazione italiana degli immobili, senza valutare adeguatamente gli elementi relativi all’attività direttiva e amministrativa asseritamente svolta in Lussemburgo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo accertamento sulla sede effettiva e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la legittimità dell’avviso né la domanda di restituzione.

Norme richiamate

  • Art. 4, Nota IV, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la nozione di sede effettiva della società da collocare nel luogo di direzione dell'attività sociale

    Ai fini dell’imposta di registro, la sede rilevante va individuata nel luogo in cui si svolge effettivamente la direzione sociale; non può essere identificata, per il solo fatto della loro ubicazione, con il luogo in cui si trovano i beni gestiti.

  • Art. 73, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

    La residenza fiscale va determinata individuando il luogo in cui si svolgono concretamente amministrazione e direzione e si accentrano stabilmente organi e uffici societari. La valutazione deve considerare anche i fattori sostanziali che possano contraddire gli elementi formali, compreso, se rilevante, il luogo dell’attività principale.

  • Art. 2, paragrafo 1, Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’individuazione della sede della società; la Corte ha accolto il ricorso applicando i principi sulla sede effettiva, senza svolgere una distinta interpretazione della norma.

  • Art. 5, paragrafo 1, Direttiva 2008/7/CEE del 12 febbraio 2008

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha fornito una distinta interpretazione; la decisione si fonda sulla necessità di accertare concretamente il luogo della direzione effettiva.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Ha costituito il parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge accolta dalla Cassazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Ha costituito il parametro processuale delle censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia, dichiarate assorbite.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È stato invocato per la censura relativa alla mancata evidenziazione dei vantaggi tributari; la Corte non l’ha esaminata perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • Art. 111 Cost.

    È stato invocato dalla contribuente a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione, rimasta assorbita.

  • Art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È stato invocato per denunciare l’insufficienza della motivazione della sentenza regionale; la censura è stata dichiarata assorbita.

  • Artt. 36 e 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono stati invocati in relazione alla censura sulla motivazione della sentenza tributaria, non esaminata perché assorbita.

Massime di principio

  • L’ubicazione nello stesso Stato degli immobili o degli altri beni di una società non basta, da sola, a dimostrare che lì si trovi la sede effettiva o la residenza fiscale.
  • La sede effettiva va accertata sulla base di un insieme di elementi concreti: luogo in cui si prendono le decisioni essenziali, operano gli amministratori, si svolgono le assemblee e sono accentrati gli uffici e le attività amministrative e finanziarie.
  • Gli elementi formali, come la sede legale e la documentazione societaria, non sono decisivi isolatamente; vanno confrontati con la realtà sostanziale, inclusa l’eventuale localizzazione dell’attività principale.
  • La presenza di indizi quali proprietà concentrata in un soggetto residente, beni situati in Italia e operazioni ravvicinate può essere valutata, ma non sostituisce l’accertamento concreto del luogo in cui la società è effettivamente diretta.
  • In caso di rinvio, il giudice di merito deve riesaminare i fatti applicando il criterio giuridico corretto; la cassazione della sentenza non equivale, da sola, all’annullamento definitivo dell’atto fiscale.

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