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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e che risultavano pagate tutte le rate alle scadenze stabilite; inoltre l'Agenzia aveva confermato l'avvenuto perfezionamento della procedura. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato le agevolazioni fiscali fruite nell'anno 2012 sulla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso e l'appello del contribuente, ritenendo che nella dichiarazione trimestrale presentata per ottenere il beneficio fossero stati indicati automezzi non nella sua disponibilità, perché concessi in locazione a una diversa società, e che la dichiarazione contenesse dati non corrispondenti al vero. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha censurato, in sostanza, la conferma della decadenza dall'intero beneficio nonostante l'asserita natura non notarile della richiesta e la mancata considerazione del fatto che non tutti i mezzi erano stati locati a terzi; ha dedotto ultrapetizione e violazione del contraddittorio per avere la CTR fondato la decisione su una non spettanza dell'agevolazione e su questioni non previamente sottoposte alle parti; ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento parziale dell'atto; ha censurato l'inammissibilità dichiarata dalla CTR di specifici motivi di appello relativi al contraddittorio preventivo e alla motivazione dell'avviso, nonché l'erronea qualificazione della motivazione per relationem e la motivazione illogica in ordine alla dedotta omessa pronuncia sulla motivazione rafforzata dell'atto impugnato. Nel frattempo il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo per adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e, accertato il pagamento di tutte le rate, la Corte ha rilevato l'intervenuta definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato dal ricorrente e dalla CTR nel contesto della dichiarazione resa per ottenere il beneficio; la CTR ha escluso che la dichiarazione inesatta potesse conservare l'agevolazione.

  • art. 3 d.P.R. n. 277 del 2000

    norma che disciplina la dichiarazione trimestrale per la riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione; la CTR ha ritenuto che la mancata completezza o veridicità della dichiarazione impedisse il riconoscimento del beneficio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per ultrapetizione e omessa pronuncia; il ricorrente ha sostenuto che la CTR si fosse pronunciata oltre i limiti della domanda o avesse omesso di decidere su una richiesta subordinata.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per asserita decisione su una questione non sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla ritenuta inammissibilità, per difetto di specificità, di motivi di appello concernenti contraddittorio preventivo e motivazione dell'atto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via subordinata dal ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per censurare una motivazione ritenuta illogica in ordine alla dedotta omessa pronuncia.

  • artt. 53 e 56 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati dal ricorrente in via subordinata rispetto alla censura sulla motivazione dell'atto.

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018

    norma sulla definizione agevolata cui il contribuente ha aderito, con conseguente sospensione e poi estinzione del giudizio.

  • art. 13 d.l. n. 119 del 2018

    il testo è troncato, ma la Corte richiama la disciplina delle spese collegata alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e documenta il pagamento integrale delle rate previste, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta definizione della controversia.
  • Nelle controversie relative ad agevolazioni fiscali, l'agevolazione ha natura eccezionale e la relativa disciplina è di stretta interpretazione; il contribuente sopporta l'onere di dimostrare rigorosamente la sussistenza dei presupposti di legge.
  • Se la dichiarazione presentata per ottenere un beneficio fiscale contiene dati non completi o non corrispondenti al vero, il beneficio può essere negato, senza che rilevi la mera qualificazione formale dell'atto come dichiarazione o istanza.
  • Le censure di ultrapetizione, omessa pronuncia e violazione del contraddittorio devono confrontarsi con la reale portata della decisione di merito e con il contenuto delle domande e delle eccezioni effettivamente formulate nel processo.
  • La motivazione per relationem dell'atto impositivo è valutabile alla luce della specifica doglianza dedotta; la mera contestazione della motivazione non basta se il motivo di appello non è specificamente articolato secondo i requisiti del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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