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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22097/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta della Questura di proroga del trattenimento, in scadenza, di uno straniero ospitato in un CPR per l'esecuzione del rimpatrio. Lo straniero ha contestato la proroga davanti al giudice di pace e poi in cassazione, deducendo: 1) motivazione apparente del decreto di proroga, perché il giudice avrebbe recepito acriticamente le ragioni della Questura senza valutare le contestazioni difensive; 2) tardività della richiesta di proroga, perché il termine del trattenimento originario, sospeso per effetto della domanda di protezione internazionale, sarebbe ripreso solo dalla decisione del tribunale che ha rigettato il ricorso contro il diniego di protezione e sarebbe scaduto prima della richiesta di proroga; 3) illegittimità del trattenimento iniziale svolto su una cosiddetta nave quarantena, per asserita violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU, con conseguente invalidità derivata dei successivi decreti di espulsione, trattenimento e convalida; 4) nullità del decreto di espulsione, perché adottato come se l'ingresso fosse avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, mentre secondo il ricorrente si trattava di straniero soccorso in mare e temporaneamente ammesso nel territorio, ipotesi che avrebbe imposto un diverso provvedimento. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che le questioni sulla sospensione del termine di trattenimento dopo la domanda di protezione internazionale sono di diritto e che l'effetto sospensivo permane almeno fino alla decisione sull'istanza di sospensione del decreto di rigetto della protezione, non essendo quindi tardiva la proroga. Ha inoltre escluso il nesso di pregiudizialità tra l'eventuale illegittimità del trattenimento sulla nave quarantena e i successivi provvedimenti di espulsione, trattenimento e proroga. Quanto al decreto di espulsione, ha escluso che l'erronea qualificazione del presupposto di fatto integri, di per sé, una manifesta illegittimità rilevabile in sede di convalida della proroga. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva della resistente e perché il processo era esente da contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, in diritto, la soluzione del giudice di pace sulla proroga del trattenimento, correggendone eventualmente la motivazione sul punto della sospensione del termine per effetto della domanda di protezione internazionale. Ha escluso che l'eventuale illegittimità del trattenimento nella fase antecedente su nave quarantena potesse travolgere i successivi decreti di espulsione, trattenimento e proroga. Ha infine affermato che l'erronea individuazione del presupposto fattuale del decreto di espulsione non è sufficiente, nel caso esaminato, a fondare la nullità rilevabile in sede di controllo sulla proroga del trattenimento. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 111, 6° co., Cost.

    Richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha osservato che l'eventuale difetto di motivazione su questioni di puro diritto non comporta cassazione se la soluzione giuridica è corretta e può essere corretta in diritto dalla Cassazione.

  • art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    Invocato dal ricorrente nel quadro delle garanzie sul trattenimento finalizzato all'espulsione; la Corte non ne ha fatto una specifica applicazione autonoma, risolvendo la questione alla luce della disciplina interna e del corretto coordinamento sistematico.

  • art. 14, 4° co., 5° co. e 5° co. bis, d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata per il trattenimento dello straniero e per il relativo controllo giurisdizionale; la Corte ha escluso la tardività della proroga e la rilevanza invalidante delle doglianze sul trattenimento precedente.

  • art. 6, 5° co., d.lgs. n. 142/2015

    L'effetto sospensivo del termine di trattenimento derivante dalla domanda di protezione internazionale non cessa automaticamente con il rigetto del tribunale, ma si prolunga almeno fino alla decisione sull'istanza di sospensione proposta contro il decreto di rigetto.

  • art. 384, u.c., cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato il potere di correggere la motivazione della decisione impugnata quando la correzione riguardi solo questioni di diritto e non richieda nuove valutazioni di fatto.

  • art. 35 bis, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato per disciplinare il ricorso giurisdizionale contro il diniego di protezione internazionale e il termine per proporre ricorso per cassazione e istanza di sospensione; la Corte lo ha usato per affermare la protrazione dell'effetto sospensivo del trattenimento.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato per censurare la legittimità della disciplina della nave quarantena; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo non decisivo il profilo ai fini della proroga del trattenimento.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato in relazione alla legittimità della detenzione ai fini dell'espulsione; la Corte ha ribadito che il controllo giurisdizionale può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, ma non nel caso prospettato dal ricorrente.

  • artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamati per contestare la base legale del decreto di espulsione; la Corte ha escluso che l'erronea qualificazione dell'ingresso dello straniero integri, di per sé, un vizio idoneo a impedire la proroga del trattenimento.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    La Corte ha precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato, perché il processo risultava esente da contributo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il difetto di motivazione su questioni di puro diritto non comporta necessariamente cassazione quando la decisione impugnata abbia raggiunto il risultato giuridico corretto; la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. se non sono necessarie nuove valutazioni di fatto.
  • L'effetto sospensivo del termine di trattenimento collegato alla domanda di protezione internazionale non cessa automaticamente con il rigetto del tribunale, ma si protrae almeno fino alla decisione sull'istanza di sospensione del decreto di rigetto, dovendosi evitare che il richiedente sia esposto all'immediata espulsione prima della definizione della tutela cautelare.
  • L'eventuale illegittimità di una fase antecedente del trattenimento non determina automaticamente l'illegittimità dei successivi decreti di espulsione, trattenimento o proroga, se manca un nesso di imprescindibile pregiudizialità-consequenzialità tra i diversi provvedimenti.
  • In sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, ma non ogni errore nella qualificazione del presupposto di fatto è idoneo, di per sé, a travolgere la legittimità del trattenimento successivo.
  • La deduzione di motivazione apparente deve confrontarsi con la natura delle questioni dedotte: se le censure investono profili di diritto e non di fatto, il controllo di legittimità può essere svolto direttamente dalla Cassazione senza annullare il provvedimento per carenza motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzioni forzate
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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