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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

In esito a una verifica fiscale, l'ufficio aveva redatto un processo verbale di constatazione e notificato al contribuente due avvisi di accertamento per maggiori ricavi relativi agli anni d'imposta 2000 e 2001. Gli atti impositivi non erano stati impugnati; erano poi seguiti cartella di pagamento e avviso di intimazione con iscrizione ipotecaria sulla casa di abitazione. Il contribuente aveva quindi presentato istanza di autotutela, rigettata dall'ufficio, e aveva impugnato dinanzi alla CTP il diniego di autotutela, con esito sfavorevole. La CTP aveva rigettato il ricorso e la sentenza non era stata comunicata dalla segreteria; il contribuente aveva proposto appello oltre il termine semestrale dal deposito e la CTR lo aveva dichiarato inammissibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con sette motivi sostanzialmente connessi, la violazione dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 153, comma 2, e 327 c.p.c., degli artt. 24, 111, 3 e 97 Cost. e dell'art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000, sostenendo che la comunicazione del dispositivo della sentenza fosse un obbligo della segreteria, che la sua omissione dovesse incidere sulla decorrenza del termine lungo o comunque comportare rimessione in termini, e che l'interpretazione contraria imponesse un irragionevole onere di autoinformazione lesivo del diritto di difesa e del legittimo affidamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata precisando che la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria è effettivamente un obbligo della segreteria, ma ha ritenuto che la sua omissione non sospende né impedisce la decorrenza del termine lungo per impugnare, che decorre comunque dal deposito della sentenza. La comunicazione ha solo funzione notiziale e la parte costituita ha l'onere di vigilare con ordinaria diligenza sull'avvenuto deposito. Neppure la mancata comunicazione integra, per la parte costituita, una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la comunicazione del dispositivo della sentenza è un preciso obbligo della segreteria, ma ha funzione meramente notiziale e la sua omissione non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare.

  • art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente nel collegamento con la disciplina del termine di impugnazione e della rimessione in termini.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    norma posta a base degli avvisi di accertamento per maggiori ricavi.

  • art. 2-quater della legge n. 656/94

    richiamato quale base dell'istanza di autotutela proposta dal contribuente.

  • art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37

    richiamato quale base dell'istanza di autotutela proposta dal contribuente.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile; la mancata comunicazione del dispositivo, per la parte costituita, non integra di per sé tale causa.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza; la disciplina speciale della contumacia involontaria non esaurisce la portata generale dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude che l'interpretazione accolta lo comprima in modo costituzionalmente rilevante.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e all'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 3 Cost.

    invocato per censurare la presunta irragionevolezza dell'onere di autoinformazione; la Corte lo ritiene non violato.

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione al principio di correttezza e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000

    richiamato quale parametro del legittimo affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria è un adempimento doveroso, ma la sua omissione non sospende la decorrenza del termine lungo per impugnare, che inizia dal deposito della sentenza.
  • Per la parte costituita, la mancata ricezione della comunicazione del dispositivo non integra, di regola, una causa non imputabile idonea alla rimessione in termini: incombe un onere di ordinaria diligenza nel verificare se la sentenza sia stata depositata.
  • La funzione della comunicazione del dispositivo è meramente informativa; non sostituisce il dovere della parte di attivarsi ragionevolmente per seguire l'esito del processo dopo la riserva in decisione.
  • La disciplina speciale del termine lungo e della rimessione in termini per mancata conoscenza della sentenza non consente di inferire una sospensione indefinita del termine di impugnazione per il solo difetto di comunicazione.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede una causa effettivamente non imputabile alla parte; l'omissione di un adempimento di segreteria, pur censurabile, non produce automaticamente questo effetto per la parte che era costituita nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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