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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26168/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento catastale emessi all’esito di procedura DOCFA, con i quali l’ufficio provinciale del catasto aveva rettificato il classamento di alcune unità immobiliari site in Bolzano, attribuendo ad alcune di esse la categoria A/1 e classe 1 anziché A/2 e classe 4, e rideterminando la superficie di altre. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ripristinando il classamento originario per alcune unità e confermando la superficie delle altre; in appello, però, la decisione era stata riformata, ritenendo giustificata la riclassificazione in base alle caratteristiche oggettive degli immobili. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o carente; 2) violazione delle norme sul classamento catastale e dei principi costituzionali, per avere riconosciuto i requisiti di signorilità delle unità immobiliari; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 3 Cost., per avere attribuito rilievo decisivo al materiale pubblicitario del complesso e non alla perizia estimativa di parte; 4) violazione delle norme catastali e della circolare tecnica, per non avere effettuato un adeguato raffronto con immobili similari della stessa zona. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati, il terzo inammissibile e comunque infondato, il quarto infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia e coerente, che il giudizio sul classamento era fondato su un apprezzamento di fatto delle caratteristiche oggettive degli immobili, che la perizia di parte ha valore meramente difensivo/indiziario e che il comparativo con altri immobili non è decisivo quando la rettifica sia basata sulle caratteristiche intrinseche del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito non fosse affatto apparente, ma anzi articolata e coerente; che la qualificazione catastale in categoria A/1 dipendesse da un apprezzamento di fatto correttamente svolto dal giudice di merito; che non vi fosse violazione delle regole sulla valutazione della prova, poiché il giudice poteva valorizzare il materiale pubblicitario della stessa parte e disattendere la perizia di parte, priva di efficacia probatoria piena; e che l’assenza di un raffronto decisivo con immobili similari non fosse censurabile, dato che la rettifica era stata motivata soprattutto sulle caratteristiche oggettive delle unità immobiliari. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese in favore del controricorrente; per la parte intimata che non ha svolto difese non è stata regolata alcuna spesa. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la motivazione è del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire il controllo sull’iter logico della decisione; la motivazione apparente equivale a mancanza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito quando si discuta di apprezzamenti di fatto, come il classamento catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione o violazione di norme processuali essenziali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai casi rigorosi di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o trae da una fonte informativa dati impossibili da ricondurre ad essa; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla con un criterio non consentito; non è censurabile il mero dissenso sulla ponderazione delle prove.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa illegittimità del classamento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del classamento catastale, senza che la Corte ne ricavi una violazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale parametro di ragionevolezza e uguaglianza, ma non ritenuto violato.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    Richiamato quale base normativa della disciplina catastale ai fini del classamento.

  • art. 4 d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in L. 17 febbraio 1985, n. 17

    Richiamato nel quadro normativo del classamento catastale.

  • art. 1 d.m. 17 aprile 1994

    Richiamato per i criteri di classificazione catastale.

  • art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280

    Fondamento della delega delle funzioni amministrative statali agli organi provinciali in materia catastale.

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla fase di reclamo amministrativo nel contenzioso tributario.

  • art. 9 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma richiamata in tema di classamento e criteri catastali.

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma richiamata in tema di classamento e criteri catastali.

  • art. 2729 c.c.

    Le prove atipiche e i documenti possono fondare presunzioni semplici, purché valutati in termini di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2735 c.c.

    Il materiale pubblicitario proveniente dalla parte non è confessione stragiudiziale in senso tecnico, ma può avere valore indiziario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi o presenti argomentazioni intrinsecamente inconciliabili o incomprensibili; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
  • La valutazione del classamento catastale costituisce apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo, non come violazione di legge salvo errori nell’applicazione dei criteri normativi.
  • Nel processo tributario il giudice può valorizzare documenti provenienti dalla parte, inclusi materiali pubblicitari o descrizioni del bene, come elementi indiziari suscettibili di fondare presunzioni semplici, purché la valutazione sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La perizia stragiudiziale di parte, anche asseverata, ha natura di mera allegazione difensiva e non impone al giudice un obbligo di specifica confutazione, potendo essere implicitamente disattesa se incompatibile con il complesso delle risultanze acquisite.
  • In tema di DOCFA, quando l’amministrazione non disattende i fatti indicati dal contribuente ma ne dà diversa valutazione tecnica ai fini della categoria e della classe, la motivazione dell’avviso può essere meno analitica; un onere motivazionale più rigoroso sorge invece quando vengano contestati specifici elementi di fatto.
  • Il raffronto con immobili similari della stessa zona è un utile supporto probatorio, ma non è decisivo quando la rettifica catastale sia motivata sulle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare e sia sorretta da ulteriori evidenze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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