Cassazione Civile, Ordinanza n. 24402/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno 2007, emesso nei confronti di un amministratore di condominio sulla base dell’esame delle movimentazioni di conti correnti a lui intestati e dei conti riferibili alle amministrazioni condominiali gestite. L’Ufficio aveva ricostruito, in via induttiva, maggiori ricavi da lavoro autonomo e maggiore valore della produzione ai fini IRAP, nonché operazioni imponibili IVA, valorizzando versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, confermando la pretesa per IRPEF e IRAP ma rideterminando il maggior imponibile IVA limitandolo ai soli versamenti non giustificati, escludendo i prelevamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità delle sentenze di merito per motivazione apparente e, quanto alla CTR, per omessa/illogica motivazione sull’IVA, sostenendo che i giudici avrebbero recepito acriticamente le conclusioni dell’Ufficio; 2) nullità delle sentenze per motivazione apparente e omessa motivazione sul maggior reddito da lavoro autonomo e sul maggior valore della produzione netta; 3) omesso esame di fatti decisivi, richiamando specifici documenti, la dedotta duplicazione di movimenti per giroconti e i redditi dichiarati; 4) nullità delle sentenze e violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, assumendo l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e contestando la sussistenza di omissioni/falsità/inesattezze gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, infondati i primi due per assenza di motivazione apparente e per corretto riparto dell’onere della prova negli accertamenti bancari, e inammissibile il terzo per il limite della doppia conforme e per difetto di specifica allegazione dei fatti decisivi non esaminati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la correttezza della motivazione della CTR, ritenendo che il giudice di merito avesse esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione e avesse applicato correttamente i principi in tema di accertamenti bancari: per le movimentazioni sui conti l’onere di provare la non imponibilità ricade sul contribuente, che deve fornire prova analitica per singola operazione; per l’IVA, invece, i prelevamenti non possono essere automaticamente tassati e l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare il loro impiego per operazioni imponibili, prova che nella specie non era stata fornita. La Corte ha inoltre chiarito che la diversa quantificazione tra base imponibile delle imposte dirette e imponibile IVA deriva dai differenti criteri legali di determinazione: per le imposte dirette, nell’accertamento induttivo puro devono essere considerate anche le componenti negative, mentre per l’IVA rilevano i soli versamenti non giustificati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento induttivo in presenza dei presupposti di inattendibilità della contabilità; nella specie la Corte ha ritenuto non specificamente censurata la base fattuale dell’accertamento e comunque corretta la ricostruzione della CTR
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
i dati risultanti dai conti bancari sono idonei a fondare l’accertamento e determinano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della non riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni imponibili
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
opera la presunzione di imponibilità delle operazioni desumibili dalle movimentazioni bancarie ai fini IVA, superabile con prova contraria specifica
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti persone fisiche, con la precisazione che dopo Corte cost. n. 228/2014 i prelevamenti hanno rilevanza presuntiva solo per i titolari di reddito d’impresa
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione concisa ma comprensibile è sufficiente
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; nel caso concreto la CTR ha fornito una motivazione ritenuta idonea
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ove operi il filtro della doppia conforme o manchi la specifica indicazione del fatto decisivo non esaminato
il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e l’autosufficienza rispetto agli atti e documenti su cui si fonda; il mero rinvio al fascicolo non basta
in presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis
la memoria depositata non può superare i limiti di specificità e ammissibilità già propri del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 53 Cost.
nell’accertamento induttivo devono essere considerate anche le componenti negative, per evitare la tassazione del profitto lordo anziché di quello netto
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione delle regole generali processuali richiamate
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati delle movimentazioni sui conti; da quel momento il contribuente deve dimostrare, con prova analitica riferita a ciascuna operazione, la non imponibilità delle somme contestate.
- La motivazione è solo apparentemente nulla quando il giudice di merito, pur sinteticamente, rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito; il vizio sussiste soltanto in caso di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame di fatti decisivi richiede specifica indicazione dei fatti e dei documenti rilevanti, con rispetto dell’autosufficienza; il rinvio generico agli atti di causa non è sufficiente.
- Per le imposte dirette, nell’accertamento induttivo puro il reddito va ricostruito tenendo conto anche delle componenti negative emerse o determinabili induttivamente, perché non può essere tassato il profitto lordo.
- Ai fini IVA, dopo la disciplina e la giurisprudenza richiamata dalla Corte, i versamenti non giustificati possono fondare la pretesa impositiva, mentre i prelevamenti non sono automaticamente imponibili e richiedono prova dell’effettivo impiego in operazioni produttive di ricavi non fatturati.
- Il filtro della doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado concordano sul medesimo accertamento di fatto nei limiti temporali applicabili.
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