Cassazione Civile, Ordinanza n. 33802/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società in nome collettivo un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo a un'annualità d'imposta e, in conseguenza del reddito di partecipazione imputato per trasparenza, aveva emesso nei confronti dei soci ulteriori avvisi IRPEF. Uno dei soci aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo e in secondo grado, mentre il giudizio relativo all'atto emesso verso la società era stato definito separatamente e poi cassato con rinvio per mancata partecipazione dei soci. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, trattandosi di accertamento unitario; 2) violazione del giudicato e della cosa giudicata, per avere la CTR deciso richiamando una sentenza relativa alla società non ancora passata in giudicato; 3) omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio. La Corte ha rilevato che, in materia di redditi delle società di persone, l'accertamento ha natura inscindibile nei confronti della società e di tutti i soci, salvo questioni personali, e che la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Poiché il giudizio sulla società era stato già cassato con rinvio e non era possibile riunire quel processo con quello del socio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando d'ufficio la nullità del giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
Richiamato per il principio di trasparenza fiscale delle società di persone e per l'imputazione automatica dei redditi ai soci.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario quando la controversia coinvolge soggetti inscindibilmente legati dall'accertamento.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in collegamento con le regole processuali applicabili nel processo tributario.
art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma inerente all'accertamento dei redditi e al relativo assetto soggettivo.
artt. 101 e 102 cod. proc. civ.
Richiamati a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato a sostegno del principio del giusto processo e del contraddittorio.
Richiamato nel secondo motivo in tema di cosa giudicata.
Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia del giudicato.
Richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la rimessione della causa al primo giudice in caso di contraddittorio non integro.
art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.
Richiamato quale base per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito di nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi all'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, la controversia è inscindibile perché investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione fiscale; la partecipazione di tutti i soggetti interessati è quindi necessaria.
- La violazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario determina nullità assoluta del giudizio e delle sentenze rese, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando sia accertata la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario e non sia possibile la riunione dei giudizi, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Nel contenzioso avente ad oggetto redditi imputati per trasparenza, la decisione non può essere limitata ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti, salvo che siano dedotte questioni personali riferibili a un singolo soggetto.
- L'eventuale pendenza o cassazione con rinvio del giudizio relativo ad altro litisconsorte impedisce la definizione unitaria del merito nei giudizi separati già celebrati senza contraddittorio integro.
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