Cassazione Civile, Ordinanza n. 05841/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro l'intimazione di pagamento di euro 24.950,07, emessa in relazione a una presunta cartella esattoriale per crediti IRPEF 2006. La controversia si è concentrata sulla prova della regolare notifica della cartella presupposta: il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto inammissibile, per genericità, il disconoscimento della conformità all'originale delle copie della documentazione prodotta dall'agente della riscossione relativa alla notifica della cartella. Secondo il ricorrente, il disconoscimento era stato specifico perché aveva contestato che le copie non corrispondessero ad alcun originale e non provassero l'esistenza degli atti cui si riferivano.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che il disconoscimento della conformità di copie fotografiche o fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere espresso, specifico, inequivoco e riferito alla copia concretamente prodotta, con indicazione chiara degli elementi o degli aspetti contestati rispetto all'originale; non sono sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile. Ha inoltre precisato che il giudice non è vincolato dal disconoscimento e può accertare la conformità della copia anche con altri mezzi di prova. Poiché la CTR aveva applicato correttamente tali principi, confermando l'inammissibilità per genericità del disconoscimento, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene evocato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova rappresentata da riproduzioni meccaniche; la Corte non ravvisa violazione nella decisione impugnata.
La Corte afferma che il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere espresso, specifico e non equivoco, altrimenti la copia si considera riconosciuta.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 32 del d.lgs. n. 546/1992
Citate le memorie illustrative del giudizio tributario come sede in cui era stato effettuato il disconoscimento.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte osserva che non impone all'agente della riscossione l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, né prevede nullità per la sua omissione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale ex art. 2719 c.c. deve essere tempestivo, specifico e circostanziato: occorre indicare il documento contestato e gli elementi di divergenza rispetto all'originale.
- Contestazioni meramente generiche, onnicomprensive o formulate con clausole di stile non sono idonee a privare di efficacia probatoria la copia fotostatica non autenticata.
- Il disconoscimento della copia non opera come il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: non preclude in modo automatico al giudice di accertare la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere generalizzato dell'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, né la sua mancata produzione comporta di per sé nullità della notifica.
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