Cassazione Civile, Ordinanza n. 19783/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2005, fondato sul possesso di beni-indice (cd. redditometro), con recupero a tassazione di un maggior reddito ai fini IRPEF. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi anche l'appello davanti alla CTR. In cassazione deduceva due motivi: con il primo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso solo sul primo motivo di appello e avesse trascurato le ulteriori censure; con il secondo denunciava violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuova e quindi inammissibile in appello la questione relativa alla mancata verifica dello scostamento di un quarto tra reddito accertato e reddito dichiarato, dovendosi considerare, nel confronto, le deduzioni dall'imponibile per progressività dell'imposta e per composizione del nucleo familiare, vigenti ratione temporis.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla censura di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque rigettato l'appello nel suo complesso e aveva espressamente motivato sulla limitazione dell'esame al solo primo motivo, reputando inammissibili le ulteriori doglianze perché mera reiterazione delle censure già rivolte all'atto impositivo; ha ritenuto inoltre inammissibile la parte del motivo che attaccava direttamente l'avviso di accertamento. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato: la doglianza sulla novità della questione era stata correttamente riqualificata come mera difesa, non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992; in ogni caso la censura era infondata nel merito, perché nel redditometro il raffronto deve avvenire tra redditi omogenei, cioè reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato, e la disciplina invocata dal contribuente non era applicabile all'anno d'imposta 2005. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Dedotto come vizio di nullità della sentenza per error in procedendo e omessa pronuncia.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia poiché la CTR aveva comunque deciso sull'appello nel suo complesso.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese; la questione sullo scostamento del reddito è stata qualificata come mera difesa e quindi non vietata.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel metodo sintetico il raffronto va effettuato tra dati omogenei, ossia tra reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato; è legittima la ripresa a tassazione della differenza positiva, salvo prova contraria del contribuente.
Richiamato dal contribuente per sostenere la necessità di considerare le deduzioni per progressività dell'imposta nel calcolo del reddito dichiarato; la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo per l'anno 2005.
Richiamato dal contribuente in relazione alle deduzioni per la composizione del nucleo familiare; la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo per l'anno 2005.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito, pur esaminando espressamente solo una parte delle doglianze, rigetti comunque l'impugnazione nel suo complesso con una motivazione che renda evidente la decisione sulle altre censure, anche per implicito.
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 non si estende alle mere difese, cioè alle contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa fiscale; solo le eccezioni in senso stretto restano precluse.
- In tema di accertamento sintetico redditometrico, il confronto deve avvenire tra grandezze omogenee: reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato; non è corretto porre a raffronto dati eterogenei come reddito lordo e reddito sintetico.
- Quando la disciplina sopravvenuta del reddometro contiene una specifica disciplina transitoria, essa non può essere applicata ad annualità d'imposta anteriori a quelle espressamente ricomprese nel regime di efficacia temporale della norma.
- L'invalidità della pretesa fiscale fondata sul metodo sintetico può essere esclusa se il contribuente non dimostra che il maggior reddito accertato deriva in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19657/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19658/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19680/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →