Cassazione Civile, Ordinanza n. 11379/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un credito IVA esposto nella dichiarazione annuale relativa al 1995 da una società poi cessata. La contribuente aveva indicato il credito in detrazione per l’anno successivo, ma sostiene che, essendo cessata l’attività al 31 dicembre 1995, il credito avrebbe dovuto essere rimborsato d’ufficio entro il termine ordinario di prescrizione decennale. L’Ufficio aveva invece rigettato l’istanza di autotutela e la pretesa veniva poi ritenuta definitivamente non più contestabile. I ricorrenti censurano la sentenza del giudice di rinvio per: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su una questione ritenuta già definita dalla Cassazione; 2) omessa pronuncia e mancato rispetto dei limiti del giudizio di rinvio, per non avere esaminato il tema decisivo della spettanza del rimborso e della natura d’ufficio del credito; 3) motivazione apparente, perché la CTR avrebbe erroneamente dato per accertata la definitività del diniego di rimborso; 4) violazione delle norme sostanziali sul rimborso IVA, sostenendo che il credito non era soggetto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso su istanza di parte, ma a prescrizione decennale trattandosi di rimborso d’ufficio conseguente alla cessazione dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato sul diniego di autotutela sia ammissibile solo nei limiti dell’accertamento di eventuali vizi del rifiuto connessi a ragioni di rilevante interesse generale, non potendo il contribuente usare tale via per far valere soltanto il proprio interesse alla rimozione dell’atto impositivo definitivo. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano allegato alcun interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, ma avevano dedotto esclusivamente il proprio interesse al rimborso del credito IVA. La decisione del giudice di rinvio è stata quindi ritenuta conforme a diritto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con applicazione anche dell’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale vizio dedotto per nullità della sentenza e errori processuali del giudice di rinvio.
Sono evocati in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e al dovere di conformarsi al decisum della Cassazione.
artt. 1 e 63 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per i limiti e la disciplina del processo tributario e del giudizio di rinvio.
L’elenco degli atti impugnabili è interpretato estensivamente, ma il sindacato sul diniego di autotutela resta limitato ai profili di illegittimità del rifiuto.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È menzionato dai ricorrenti come termine biennale di decadenza per il rimborso su istanza di parte.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi del rimborso d’ufficio del credito IVA in caso di cessazione dell’attività.
È evocato per affermare la prescrizione decennale del credito, secondo la prospettazione della parte ricorrente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato in tema di struttura della motivazione della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di autotutela è impugnabile, ma il giudice può sindacarlo solo per verificare se il rifiuto sia viziato in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano o impongono l’esercizio del potere di autotutela.
- Il contribuente non può ottenere, tramite l’impugnazione del diniego di autotutela, una rivalutazione nel merito della pretesa tributaria ormai definitiva, quando deduca soltanto un interesse privato alla rimozione dell’atto.
- L’autotutela tributaria conserva natura pienamente discrezionale ed è espressione del bilanciamento tra interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi ai limiti segnati dalla cassazione e non può ampliare il thema decidendum oltre quanto devoluto dal giudizio rescindente.
- La deduzione di un errore dell’Amministrazione nella mancata attribuzione di un rimborso non basta, di per sé, a integrare il rilevante interesse generale richiesto per l’annullamento d’ufficio di un atto definitivo.
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