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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18429/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un avvocato volta ad ottenere il compenso per prestazioni giudiziali rese in una procedura esecutiva immobiliare, su incarico conferito da una società operante nel recupero crediti. Il professionista ha contestato la validità di alcune clausole dell'Accordo Quadro del 21 maggio 2019, sostenendo che fosse stato predisposto unilateralmente dalla committente, che imponesse compensi non equi in violazione della disciplina sull'equo compenso e dei parametri ministeriali, e che contenesse clausole vessatorie, tra cui quella di deroga alla competenza territoriale. In primo grado il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dei fori indicati nella clausola convenzionale (Napoli o Milano), ritenendo non necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola di foro, perché la convenzione non era un contratto per adesione in senso tecnico e non ricadeva nell'art. 1341 c.c. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza con cinque motivi: violazione dell'art. 13-bis l. n. 247/2012 sulla natura unilateralmente predisposta della convenzione; nullità della clausola di applicazione retroattiva al 2017; violazione dell'art. 1341 c.c. per mancata specifica approvazione della clausola di foro esclusivo; violazione dell'art. 13-bis per la vessatorietà della clausola di foro, perché onerosa e sbilanciata a favore della società; e nullità della pattuizione sul compenso per iniquità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha qualificato l'Accordo Quadro del 21 maggio 2019 come condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da un'impresa non PMI e destinate a regolare una serie indefinita di incarichi professionali verso avvocati esterni; ne ha tratto la conseguenza che la clausola di deroga alla competenza territoriale, prevedente un foro esclusivo diverso da quelli legali, rientra tra le clausole onerose soggette a specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. La Corte ha inoltre osservato che, ai fini di escludere tale requisito, non basta la mera sottoscrizione della bozza trasmessa al professionista, occorrendo dimostrare che il contenuto della clausola sia stato oggetto di effettive trattative. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rimesso le parti davanti al Tribunale di Palermo, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento. La Corte ha invece dichiarato estranee al regolamento le questioni di merito relative all'equità del compenso e alla vessatorietà delle altre clausole, esaminabili solo incidenter tantum.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nel giudizio di legittimità nei limiti indicati dal codice.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    individua il criterio di competenza territoriale richiamato dal ricorrente per la domanda relativa al compenso professionale.

  • art. 380-ter c.p.c.

    disciplina il procedimento in camera di consiglio applicato al regolamento nel regime transitorio richiamato dalla Corte.

  • art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la Corte ribadisce che consente il deposito di memorie fino a dieci giorni prima dell'adunanza e non consuma il potere di difesa scritta con il deposito della prima memoria.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    norma transitoria che regola l'applicazione del nuovo rito camerale al procedimento.

  • art. 1341 c.c.

    la clausola di deroga alla competenza territoriale inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente richiede specifica approvazione per iscritto; la mera sottoscrizione della convenzione non basta se non risulta una trattativa effettiva sulla clausola onerosa.

  • art. 13-bis legge n. 247 del 2012

    la Corte lo considera disciplina speciale sull'equo compenso, ma chiarisce che, per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile; la clausola di foro esclusivo può integrare una clausola vessatoria solo se determini un significativo squilibrio, ma nel caso la questione di merito resta fuori dal perimetro del regolamento.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola sul compenso, ma la Corte non decide sul punto perché attiene al merito.

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato dal ricorrente quale parametro di quantificazione del compenso professionale.

  • L. n. 49 del 2023, art. 5, comma 5

    menzionata solo come disciplina sopravvenuta non applicabile; è richiamata dalla Corte per evidenziare il meccanismo di impugnazione della convenzione dinanzi al tribunale del luogo di residenza o domicilio del professionista.

Massime di principio

  • Un accordo quadro predisposto unilateralmente da un'impresa e destinato a regolare in modo uniforme una pluralità indefinita di futuri incarichi professionali integra, sul piano sostanziale, condizioni generali di contratto; di conseguenza, le clausole onerose o derogatorie, come quella che stabilisce un foro esclusivo, richiedono specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
  • Per escludere l'applicazione dell'art. 1341 c.c. non è sufficiente che la bozza contrattuale sia stata trasmessa al professionista e da questi sottoscritta; occorre dimostrare che il contenuto della clausola onerosa sia stato oggetto di effettive trattative individuali tra le parti.
  • Nel regolamento necessario di competenza la Corte può scrutinare la natura della convenzione e la validità della clausola di foro solo ai fini della decisione sulla competenza, restando escluse dal giudizio le questioni di merito relative all'equità del compenso o alla nullità di altre pattuizioni, se non incidenter tantum.
  • Le convenzioni professionali soggette alla disciplina dell'equo compenso sono presumibilmente predisposte unilateralmente dall'impresa committente, ma tale presunzione non elimina l'applicazione delle norme codicistiche in tema di condizioni generali e clausole vessatorie per quanto non espressamente regolato dalla disciplina speciale.
  • Una clausola che imponga al professionista un foro esclusivo diverso da quello ordinario, specie se radicato sulle sedi del committente, può essere valutata come clausola onerosa e potenzialmente squilibrata, ma la relativa invalidità o inefficacia deve essere dedotta e accertata nei limiti propri del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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