Cassazione Civile, Ordinanza n. 08287/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero per IRES 2011 nei confronti della società, quale incorporante di altra società, contestando la compensazione di un credito d'imposta di euro 20.077,00 relativo a costi di ricerca e sviluppo, ritenuto inesistente perché non indicato nella dichiarazione dell'anno di utilizzo in compensazione (2011). La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'annullamento sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'Amministrazione deduceva, con un solo motivo, violazione dell'art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006 e dell'art. 5 d.m. n. 76/2008, sostenendo che il credito dovesse essere indicato nel rigo RU81 della dichiarazione relativa all'anno di compensazione e che la mancata indicazione in quell'anno comportasse decadenza dal beneficio. La società controricorrente eccepiva inoltre la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte perché il termine per impugnare risultava prorogato dalla sospensione processuale introdotta dalla normativa emergenziale e dalla successiva proroga, applicabile immediatamente in base al tempus regit actum.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha anzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso in ragione della proroga della sospensione dei termini processuali. Nel merito ha affermato che, per il credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, il requisito dichiarativo è soddisfatto con l'indicazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui i costi agevolati sono stati sostenuti e il credito è sorto, non essendo necessario che esso sia nuovamente indicato nella dichiarazione dell'anno di compensazione. Poiché nel caso concreto il credito era stato regolarmente dichiarato nell'anno di formazione e non vi era alcuna condotta fraudolenta, l'eventuale omissione relativa all'anno di utilizzo costituiva solo un inadempimento formale, non idoneo a trasformare il credito in inesistente. Applicando i principi delle Sezioni Unite in tema di crediti esistenti ma non spettanti, la Corte ha rilevato anche la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, poiché l'atto era stato notificato oltre il termine ordinario. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 1, commi 280-283, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento dei costi che lo generano, non necessariamente in quella dell'anno di compensazione.
art. 1, comma 282, L. 27 dicembre 2006, n. 296
il credito d'imposta dev'essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi
L'obbligo dichiarativo si riferisce alla dichiarazione del periodo d'imposta in cui il beneficio matura, cioè dell'anno di formazione del credito.
art. 5 D.M. 28 marzo 2008, n. 76
Richiede l'indicazione in dichiarazione del prospetto dei costi sostenuti; la Corte lo coordina con la disciplina primaria ritenendo sufficiente l'indicazione nell'anno di maturazione del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
È richiamato per il calcolo del termine lungo di impugnazione, poi inciso dalla sospensione processuale.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
È richiamato per il rito camerale del giudizio di cassazione.
art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto la sospensione dei termini processuali, inizialmente per nove mesi, rilevante ai fini della tempestività del ricorso.
art. 20, comma 1, lett. d), D.L. 30 marzo 2023, n. 23, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
Ha elevato da nove a undici mesi la sospensione dei termini processuali, applicandosi immediatamente per il principio tempus regit actum.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997
È richiamato come riferimento alla disciplina dell'inesistenza del credito e ai presupposti per la relativa contestazione.
Massime di principio
- Per i crediti d'imposta legati a costi agevolati, l'adempimento dichiarativo va rapportato all'anno di maturazione del beneficio, cioè al periodo in cui i costi sono stati sostenuti, salvo diversa e specifica previsione normativa.
- La mancata indicazione del credito nell'anno di effettivo utilizzo in compensazione, quando il credito sia già sorto, dichiarato e spettante, non integra di per sé inesistenza del credito ma può costituire al più una violazione formale.
- La qualificazione del credito come inesistente richiede l'assenza originaria del presupposto costitutivo o una condotta fraudolenta; se il credito esiste ed è spettante, l'Amministrazione deve applicare il regime dei crediti non spettanti e i relativi termini ordinari di accertamento.
- Le proroghe della sospensione dei termini processuali intervenute durante una sospensione già in corso si applicano immediatamente ai giudizi pendenti, in assenza di una disciplina transitoria contraria, per effetto del principio tempus regit actum.
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