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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08287/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero per IRES 2011 nei confronti della società, quale incorporante di altra società, contestando la compensazione di un credito d'imposta di euro 20.077,00 relativo a costi di ricerca e sviluppo, ritenuto inesistente perché non indicato nella dichiarazione dell'anno di utilizzo in compensazione (2011). La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'annullamento sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'Amministrazione deduceva, con un solo motivo, violazione dell'art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006 e dell'art. 5 d.m. n. 76/2008, sostenendo che il credito dovesse essere indicato nel rigo RU81 della dichiarazione relativa all'anno di compensazione e che la mancata indicazione in quell'anno comportasse decadenza dal beneficio. La società controricorrente eccepiva inoltre la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte perché il termine per impugnare risultava prorogato dalla sospensione processuale introdotta dalla normativa emergenziale e dalla successiva proroga, applicabile immediatamente in base al tempus regit actum.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha anzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso in ragione della proroga della sospensione dei termini processuali. Nel merito ha affermato che, per il credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, il requisito dichiarativo è soddisfatto con l'indicazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui i costi agevolati sono stati sostenuti e il credito è sorto, non essendo necessario che esso sia nuovamente indicato nella dichiarazione dell'anno di compensazione. Poiché nel caso concreto il credito era stato regolarmente dichiarato nell'anno di formazione e non vi era alcuna condotta fraudolenta, l'eventuale omissione relativa all'anno di utilizzo costituiva solo un inadempimento formale, non idoneo a trasformare il credito in inesistente. Applicando i principi delle Sezioni Unite in tema di crediti esistenti ma non spettanti, la Corte ha rilevato anche la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, poiché l'atto era stato notificato oltre il termine ordinario. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i crediti d'imposta legati a costi agevolati, l'adempimento dichiarativo va rapportato all'anno di maturazione del beneficio, cioè al periodo in cui i costi sono stati sostenuti, salvo diversa e specifica previsione normativa.
  • La mancata indicazione del credito nell'anno di effettivo utilizzo in compensazione, quando il credito sia già sorto, dichiarato e spettante, non integra di per sé inesistenza del credito ma può costituire al più una violazione formale.
  • La qualificazione del credito come inesistente richiede l'assenza originaria del presupposto costitutivo o una condotta fraudolenta; se il credito esiste ed è spettante, l'Amministrazione deve applicare il regime dei crediti non spettanti e i relativi termini ordinari di accertamento.
  • Le proroghe della sospensione dei termini processuali intervenute durante una sospensione già in corso si applicano immediatamente ai giudizi pendenti, in assenza di una disciplina transitoria contraria, per effetto del principio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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