Cassazione Civile, Ordinanza n. 00391/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato con un istituto di credito. Il mutuatario ha chiesto che il contratto fosse dichiarato nullo, deducendo: l'usurarietà del tasso complessivo e del tasso di mora, la non corrispondenza del tasso effettivo al TAN e, quindi, l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. In appello la corte territoriale ha escluso, da un lato, la contestazione sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta nel giudizio e, dall'altro, ha ritenuto infondati i motivi sull'usura e sul piano di ammortamento "alla francese". Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme su legittimazione e prova della cessione del credito, per avere la Corte ritenuto sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale senza verificare anche la precedente retrocessione del credito; 2) violazione delle norme processuali per omessa pronuncia e mancata motivazione sul diniego di consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione della disciplina antiusura per non avere calcolato correttamente il TEG, considerando tutte le remunerazioni, commissioni e spese collegate al finanziamento; 4) violazione delle norme su interessi e anatocismo, assumendo che l'ammortamento "alla francese" comporti capitalizzazione degli interessi e quindi invalidità della clausola o del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio sulla cessione del credito, questione riservata al giudice di merito; che il secondo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva già ritenuto infondate le domande principali e, perciò, correttamente non disponeva la consulenza tecnica; che il terzo motivo non individuasse una vera violazione di legge ma si risolvesse nella contestazione dell'interpretazione del motivo d'appello; che il quarto motivo fosse inammissibile perché la decisione impugnata era conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo a tasso fisso con ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata indicazione del regime di ammortamento e della capitalizzazione composta non determina nullità del contratto, né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione delle regole di trasparenza. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola o del contratto per usurarietà; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile
richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione e interesse ad agire
richiamato nel primo motivo e nel riferimento all'intervento della cessionaria in appello
richiamato per il principio di non contestazione; la Corte afferma che esso opera nel merito, ma non può fondare un sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove
richiamato nel primo motivo e nella disciplina della prova della cessione e delle contestazioni del debitore
art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ha funzione di pubblicità e di esonero dalla notifica al debitore, ma non costituisce da solo prova necessaria dell'avvenuta cessione in caso di contestazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedotta omessa motivazione
richiamato nel terzo motivo in tema di usura e determinazione del TEG
richiamata nel terzo motivo quale disciplina del tasso soglia
richiamato nel quarto motivo in tema di anatocismo
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo
citato dalla Corte nel trattare l'argomento dell'anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese, ma la decisione si fonda sul principio delle Sezioni Unite del 2024
richiamato per la carenza di specificità delle deduzioni sulla retrocessione del credito
richiamato per affermare che i motivi terzo e primo non prospettano una reale violazione di legge
fondamento dell'inammissibilità del quarto motivo per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata
norma processuale per la trattazione in camera di consiglio e le memorie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
base per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel regolamento del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando il debitore ceduto contesta la sola inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione in blocco, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB può costituire prova adeguata se le indicazioni sono sufficientemente specifiche; se invece è contestata l'esistenza stessa della cessione, il cessionario deve fornire una prova complessiva dell'operazione e l'avviso non basta da solo.
- La verifica dell'esistenza della cessione e della titolarità del credito è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; se sorretto da motivazione congrua e non apparente, non può essere censurato in cassazione come violazione di legge.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non integra vizio autonomo se il giudice di merito ritiene infondate in diritto, o comunque non rilevanti, le domande che la consulenza dovrebbe supportare.
- Ai fini del superamento del tasso soglia occorre considerare tutti gli oneri collegati all'operazione di finanziamento; tuttavia il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quale affermazione di diritto della sentenza sia in contrasto con la disciplina invocata, altrimenti è inammissibile.
- Nel mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata indicazione del regime di ammortamento e della capitalizzazione composta non determina, di per sé, nullità parziale per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione delle regole di trasparenza.
- La deduzione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, per essere scrutinabile, deve essere supportata da allegazioni concrete sulla specifica operazione e non da affermazioni generiche o meramente astratte.
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