Cassazione Civile, Ordinanza n. 10977/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto alla cassa professionale dei dottori commercialisti. Il giudizio di merito aveva accolto, almeno in parte, la domanda del pensionato volta ad accertare che la quota A della pensione, maturata con il metodo retributivo prima del 2007, non potesse essere incisa dal regolamento della cassa del 14 luglio 2004 in violazione del principio del pro rata. La corte d'appello aveva ritenuto applicabile, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, il regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, e aveva escluso la prescrizione quinquennale, reputando applicabile la prescrizione decennale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, anche in relazione all'art. 1, commi 17 e 18, e all'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la violazione del principio del pro rata per effetto dell'applicazione del regolamento della cassa; in via subordinata ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 per asserita violazione degli artt. 3 e 38 Cost. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., assumendo che la pretesa fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati maturate prima del 1 gennaio 2007, continua ad applicarsi il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza che possano operare in peius gli atti degli enti anteriori alla riformulazione del 2006; ha inoltre escluso la fondatezza del richiamo agli artt. 3 e 38 Cost., osservando che la disciplina del pro rata rientra nella discrezionalità legislativa e che gli interventi di equilibrio finanziario sono consentiti solo nei limiti e a partire dalla novella del 2006, non già con efficacia retroattiva. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. presuppone un credito liquido ed esigibile e che, quando è contestato l'ammontare della pensione o la sua riliquidazione, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; ha ritenuto non pertinente l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, riferito a ipotesi diverse di riliquidazione. Non sono state poste le spese a carico del controricorrente per la tardività del controricorso; la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
formulazione originaria; regime del pro rata
per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 resta applicabile il testo originario, non potendo operare in peius gli atti della cassa anteriori alla riforma del 2006
art. 1, commi 17 e 18, l. n. 335/1995
richiamati dalla ricorrente nel tentativo di incidere sul regime pensionistico, ma non decisivi nella soluzione della Corte
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
introduce una attenuazione del principio del pro rata per il futuro, non retroattivamente per i trattamenti già maturati
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina introdotta nel 2006
la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare della pensione, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
applicabile al diritto alla riliquidazione quando l'importo della pensione è contestato
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non pertinente al caso, perché riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti idonei a mutare un indirizzo giurisprudenziale consolidato
la definizione conforme alla proposta non accettata comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità, comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
artt. 3 e 38 Cost.
non risultano violati dalla disciplina richiamata, poiché la regolazione del pro rata e degli interventi di equilibrio finanziario rientra nella discrezionalità legislativa
Massime di principio
- Per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati maturate prima del 1 gennaio 2007, la disciplina applicabile è quella originaria dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza che gli atti regolamentari dell'ente possano incidere in senso peggiorativo sulla posizione già maturata.
- La successiva attenuazione del principio del pro rata operata dalla riforma del 2006 non può essere utilizzata per legittimare interventi retroattivi su trattamenti pensionistici già maturati.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone un credito già liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare della prestazione o si chiede la riliquidazione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- Le norme sulla prescrizione breve dei ratei pensionistici non si applicano automaticamente alle controversie relative a trattenute o decurtazioni illegittime che incidono sulla determinazione stessa della pensione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre censure già smentite da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a provocarne il mutamento.
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