Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di estratti di ruolo relativi a più cartelle di pagamento emesse per tributi di varia natura, deducendo la mancata notificazione delle cartelle stesse. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, confermando l'accoglimento di primo grado limitatamente ad alcune cartelle per difetto di prova della notifica. In cassazione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sostenendo che il giudice di appello non aveva considerato lo ius superveniens introdotto dal d.l. 146/2021, che ha sancito la generale inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi pendenti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la sentenza reputato non provata la notificazione di una cartella sulla base di documentazione ritenuta non riferibile alla specifica cartella, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, applicabile anche ai processi pendenti, rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo la dimostrazione di uno dei tassativi pregiudizi tipizzati dalla norma. Poiché nel caso concreto non era stata allegata né documentata la ricorrenza di tali presupposti, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità/graduale formazione dell'indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla carenza di interesse ad agire, in relazione alla sopravvenuta inoppugnabilità dell'estratto di ruolo
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la norma introduce una regola generale di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, consentendo la tutela diretta solo in presenza di tassativi pregiudizi tipizzati e applicandosi anche ai giudizi pendenti
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nel primo motivo
richiamato nel secondo motivo per censurare l'apprezzamento della prova documentale della notificazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata nel secondo motivo per il vizio di violazione del principio di disponibilità della prova
richiamato per la produzione documentale in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire nei processi pendenti
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale verifica rilevante ai fini della riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
art. 1, comma 1, lettera a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato dalla norma
art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
ha sostituito la formulazione originaria del comma 4-bis, ampliando le ipotesi di diretta impugnabilità del ruolo/cartella non notificata
richiamato nella nuova disciplina come ambito in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante
codice dei contratti pubblici richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 12, comma 4-bis
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato in relazione alla cessione dell'azienda quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. nel secondo motivo
Massime di principio
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, nel testo introdotto dal d.l. 146/2021 e poi riformulato dal d.lgs. 110/2024, esprime una regola generale di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, derogabile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge.
- La disciplina restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione dalla natura dinamica valutabile fino alla decisione.
- Nei processi pendenti, chi voglia mantenere la tutela giurisdizionale immediata contro ruolo o cartella asseritamente non notificata deve allegare e provare il concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
- In cassazione è possibile dedurre lo ius superveniens retroattivo intervenuto dopo la sentenza impugnata, ma il giudice di legittimità deve verificare anche l'attuale interesse della parte a invocarlo.
- Quando la sopravvenuta disciplina processuale rende la causa decidibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità originaria del ricorso.
- L'assenza di allegazione e documentazione dei presupposti tipizzati per la tutela immediata contro l'estratto di ruolo comporta il venir meno dell'interesse ad agire del contribuente.
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