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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2026 del 15/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di estratti di ruolo relativi a più cartelle di pagamento emesse per tributi di varia natura, deducendo la mancata notificazione delle cartelle stesse. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, confermando l'accoglimento di primo grado limitatamente ad alcune cartelle per difetto di prova della notifica. In cassazione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sostenendo che il giudice di appello non aveva considerato lo ius superveniens introdotto dal d.l. 146/2021, che ha sancito la generale inoppugnabilità dell'estratto di ruolo e l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi pendenti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la sentenza reputato non provata la notificazione di una cartella sulla base di documentazione ritenuta non riferibile alla specifica cartella, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, applicabile anche ai processi pendenti, rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo la dimostrazione di uno dei tassativi pregiudizi tipizzati dalla norma. Poiché nel caso concreto non era stata allegata né documentata la ricorrenza di tali presupposti, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità/graduale formazione dell'indirizzo giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, nel testo introdotto dal d.l. 146/2021 e poi riformulato dal d.lgs. 110/2024, esprime una regola generale di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, derogabile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La disciplina restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione dalla natura dinamica valutabile fino alla decisione.
  • Nei processi pendenti, chi voglia mantenere la tutela giurisdizionale immediata contro ruolo o cartella asseritamente non notificata deve allegare e provare il concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
  • In cassazione è possibile dedurre lo ius superveniens retroattivo intervenuto dopo la sentenza impugnata, ma il giudice di legittimità deve verificare anche l'attuale interesse della parte a invocarlo.
  • Quando la sopravvenuta disciplina processuale rende la causa decidibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • L'assenza di allegazione e documentazione dei presupposti tipizzati per la tutela immediata contro l'estratto di ruolo comporta il venir meno dell'interesse ad agire del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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