Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero dell'imposta di registro asseritamente omessa in relazione a una sentenza civile del Giudice di Pace di Roma, sulla base di un previo avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, annullando la cartella, ma aveva compensato integralmente le spese di lite con una motivazione del tutto generica, limitandosi a richiamare l'esistenza di 'giusti motivi'. Il ricorrente per cassazione ha quindi denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 15, commi 1 e 2, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo la totale carenza di motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente motivate. Poiché il giudice di appello si era limitato a richiamare in modo apodittico 'giusti motivi' senza indicare alcuna concreta ragione, la statuizione sulle spese è stata ritenuta viziata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione, anche in relazione alla statuizione sulle spese.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione tributaria deve essere adeguatamente motivata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La carenza assoluta di motivazione integra un vizio deducibile in cassazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede presupposti tipizzati o equivalenti per gravità ed eccezionalità.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha modificato la disciplina della compensazione delle spese.
L. 10 novembre 2014, n. 162
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 132/2014.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
Ha inciso sulla disciplina delle spese, nel quadro richiamato anche per il processo tributario.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Ha novellato l'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, ricalcando nel processo tributario la disciplina dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è eccezionale e richiede una motivazione espressa, non essendo sufficiente un generico richiamo a 'giusti motivi'.
- Le 'gravi ed eccezionali ragioni' idonee a giustificare la compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze della controversia, come la condotta processuale delle parti o fattori esterni e non controllabili, e devono rendere non proporzionata l'applicazione del criterio della soccombenza.
- La mancata motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio di nullità della sentenza deducibile con ricorso per cassazione.
- La compensazione delle spese non può fondarsi su ragioni illogiche o erronee, perché in tal caso si configura una violazione di legge sindacabile in sede di legittimità.
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