Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2014, emesso per un importo complessivo di euro 7.953,28 oltre accessori, fondato sui dati risultanti dalla dichiarazione modello 770 di una società sostituto d’imposta, ritenuti indicativi di redditi percepiti dal contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e le spese compensate per l’incertezza e peculiarità della questione; in appello l’Amministrazione aveva proposto gravame principale e il contribuente appello incidentale, entrambi rigettati, con conferma dell’annullamento dell’atto impositivo e compensazione delle spese anche in secondo grado. Con il ricorso per cassazione l’interessato ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la Commissione di secondo grado avesse illegittimamente confermato la compensazione delle spese del primo grado senza indicare gravi ed eccezionali ragioni, nonostante il criterio legale della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente; tali ragioni possono consistere anche in una obiettiva incertezza del quadro probatorio o della questione controversa, purché la motivazione non sia illogica o manifestamente erronea. Nel caso concreto, la motivazione del giudice d’appello sulla compensazione è stata reputata coerente, perché aveva valorizzato l’incertezza probatoria derivante dal fatto che il modello 770 costituiva un indizio idoneo a giustificare l’iniziativa dell’Ufficio, ma non sufficiente a fondare la pretesa tributaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
La nozione di gravi ed eccezionali ragioni, anche nel processo tributario, è letta in coerenza con la disciplina generale delle spese e comprende situazioni di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale, sopravvenienze e obiettiva incertezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
art. 1, comma , lett. e), n. 1)
La nuova previsione sulla compensazione quando la parte vittoriosa ha prodotto solo in giudizio documenti decisivi è considerata utile come criterio ermeneutico anche per il previgente art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Regola l’entrata in vigore della modifica normativa richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale: fuori dalla soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente e puntualmente motivate.
- Le gravi ed eccezionali ragioni possono coincidere con una obiettiva incertezza della controversia o del quadro probatorio, purché la motivazione del giudice di merito non sia meramente astratta, illogica o manifestamente erronea.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non consente una rivalutazione del merito della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che la motivazione sia apparente o non corrisponda alle risultanze di causa.
- La sopravvenuta tipizzazione legislativa di ulteriori ipotesi di compensazione può fungere da criterio interpretativo per la nozione previgente di gravi ed eccezionali ragioni.
- Un documento indiziario che abbia giustificato l’iniziativa dell’amministrazione, ma che non sia sufficiente a fondare la pretesa impositiva, può integrare un contesto di incertezza tale da legittimare la compensazione delle spese.
- rami
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