Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a tributi erariali iscritti a ruolo. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso perché la documentazione prodotta in copia fotostatica dall'agente della riscossione era stata ritenuta inidonea, a fronte del disconoscimento della conformità all'originale. In appello, l'agente della riscossione aveva censurato la decisione di primo grado, sostenendo che il gravame investiva non solo il potere certificatorio del funzionario, ma l'intera valutazione della documentazione prodotta, e che la copia dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica non perde valore probatorio solo perché il destinatario ne contesti la conformità. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente limitato l'effetto devolutivo dell'appello alla sola questione del potere certificatorio e della querela di falso; 2) violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973, per avere confermato la decisione di primo grado che escludeva valore probatorio alle copie prodotte senza originali, nonostante il disconoscimento di conformità non comporti automaticamente la totale inutilizzabilità della copia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice di appello non aveva correttamente letto il contenuto del motivo di gravame, che investiva la complessiva valutazione della documentazione prodotta in copia fotostatica e non solo il tema del potere certificatorio. Ha inoltre rilevato che la CTR non si era confrontata con i principi giurisprudenziali in tema di disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche, che richiedono una verifica della ritualità e specificità del disconoscimento. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello deve devolvere al giudice di secondo grado le censure effettivamente formulate; il giudice non può restringere indebitamente l'oggetto del gravame a un solo profilo se dalle difese emerge una contestazione più ampia della decisione di primo grado.
art. 2719 c.c.
La copia fotostatica di un documento ha efficacia probatoria salvo disconoscimento della conformità all'originale, che deve essere valutato secondo i requisiti di ritualità e specificità richiesti dalla giurisprudenza.
art. 26 d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602
È norma richiamata in relazione alla prova della notifica degli atti della riscossione e alla rilevanza della documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
Richiamata per individuare il giudice di rinvio nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di appello deve valutare l'effettivo contenuto delle censure dedotte e non può limitare l'effetto devolutivo in modo riduttivo rispetto alla reale portata del gravame.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia fotostatica non determina automaticamente la totale irrilevanza probatoria del documento: occorre verificare se il disconoscimento sia stato ritualmente e specificamente formulato secondo i criteri giurisprudenziali applicabili.
- La produzione in copia degli atti o delle relate di notifica da parte dell'agente della riscossione va apprezzata complessivamente, senza escluderne in astratto ogni efficacia probatoria solo per la mancanza dell'originale.
- La sentenza che ometta di confrontarsi con i motivi effettivamente devoluti e con i principi sul disconoscimento documentale è cassabile per violazione di legge o per error in procedendo, con rinvio al giudice di merito.
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