Cassazione Civile, Sentenza n. 35188/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'applicazione del cosiddetto "raddoppio dei termini" di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973) contestando: 1) l'illegittimità del raddoppio in assenza di una denuncia di reato validamente e tempestivamente presentata; 2) l'illegittimità del raddoppio anche nel caso in cui il reato sia già prescritto; 3) l'omessa allegazione/prova della denuncia di reato; 4) l'applicazione del raddoppio anche agli accertamenti Irap (che secondo i ricorrenti non sono penalmente rilevanti); 5) omissione di pronuncia sulla inammissibilità del deposito della denuncia in sede di appello; 6) nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo relativo ai presupposti e alla fattispecie di reato indicata nella denuncia
La decisione
Per la società Lang Partners s.a.s. e per il socio Roberto Giovanni D'Incau il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse perché hanno aderito alla definizione agevolata e versato quanto dovuto. Quanto a Gemma Maistrello, il ricorso è accolto limitatamente al quarto motivo: la Corte ha ritenuto che il "raddoppio dei termini" non possa applicarsi all'IRAP in quanto le relative violazioni non danno luogo a sanzioni penali; gli altri motivi proposti da Maistrello sono rigettati. Le spese sono compensate. Inoltre la Corte osserva che, in caso di sopravvenuta estinzione del interesse successiva al deposito del ricorso, non è dovuto il doppio contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Prevede il "raddoppio dei termini" di accertamento in presenza di reati tributari. La Corte conferma che il raddoppio opera quando sussistono elementi obiettivi che fanno insorgere l'obbligo di denuncia penale; è irrilevante che la denuncia sia stata presentata oltre termine, archiviata o che il reato sia prescritto. Tuttavia, il raddoppio non si applica alle imposte i cui illeciti non sono penalmente sanzionati (es. IRAP).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato in relazione ai presupposti dell'accertamento tributario e alla disciplina dei termini; la Corte ne considera il combinato con l'art.43 ai fini della verifica della sussistenza degli elementi che giustificano il raddoppio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Norma sui termini di accertamento IVA; la giurisprudenza richiamata dalla Corte ritiene il raddoppio applicabile anche per l'IVA quando ricorrono i presupposti di reato tributario (analoga disciplina ratione temporis).
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Definisce i reati tributari che impongono l'obbligo di denuncia; la Corte sottolinea che la configurabilità astratta del reato ai sensi del d.lgs. n.74/2000 è sufficiente per attivare il raddoppio dei termini per le imposte penalmente rilevanti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamata in ordine ai diritti del contribuente e alle garanzie processuali; contestata dai ricorrenti ma la sentenza non ne ritenuta violata nella parte censurata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Norma procedurale tributaria richiamata dai ricorrenti per contestare omissioni processuali; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'omessa pronuncia avanzate in modo non conforme ai limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)
Norma sulla definizione agevolata che i ricorrenti hanno utilizzato per estinguere i debiti; il pagamento nell'ambito di tale definizione ha determinato il sopravvenuto difetto d'interesse per la società e per un socio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il cd. doppio contributo unificato; la Corte ha disposto che non è dovuto quando la rinuncia o la sopravvenuta estinzione dell'interesse è intervenuta dopo il deposito del ricorso.
Massime di principio
- Il "raddoppio dei termini" di accertamento opera quando, sin dall'origine, esistono elementi obiettivi che rendono obbligatoria la denuncia penale per reati tributari: non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro i termini o che il procedimento penale non sia prescritto.
- Il fatto che un reato sia prescritto non impedisce l'uso del raddoppio dei termini ai fini tributari: rileva la configurabilità astratta del reato (doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario).
- Il raddoppio NON è applicabile agli accertamenti IRAP, poiché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali; dunque termini speciali di accertamento legati ai reati tributari non si estendono all'IRAP.
- La definizione agevolata e il pagamento successivo possono determinare il sopravvenuto difetto d'interesse dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità del gravame per estinzione della controversia.
- La censura per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. ha rilievo solo se riguarda un fatto decisivo in senso storico-naturalistico; non è uno strumento per contestare valutazioni di fatto o valutazioni di sussistenza degli elementi che impongono la denuncia penale.
- In presenza di sopravvenuto difetto d'interesse successivo al deposito del ricorso di cassazione non si applicano sanzioni procedurali aggiuntive come il doppio contributo unificato.
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