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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35191/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente aveva chiesto e ottenuto in primo grado la restituzione di complessivi €68.759,00 (somma risultante da presunte ritenute IRPEF illegittime su incentivo all'esodo e diritto alla riduzione del 50% ai sensi dell'art. 19, comma 4-bis TUIR). L'Agenzia impugnava la sentenza sostenendo, in via principale, che l'istanza di rimborso (proposta il 17/11/2010) fosse decaduta in base all'art. 38 DPR 602/1973 (termine di 48 mesi dalla trattenuta) e denunciando la violazione di norme di diritto processuale (art. 21 d.lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c.), contestando in Cassazione la motivazione della CTR che avrebbe fatto decorrere il termine decadenziale solo dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la CTR, in appello, avesse escluso preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio (nonché l'ulteriore eccezione relativa alla dimostrazione delle trattenute) perché tali eccezioni erano state introdotte in appello in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 (divieto di nuove eccezioni in appello). Tale statuizione di inammissibilità è divenuta giudicato interno e non è stata oggetto di censura nel ricorso di cassazione; di conseguenza la Corte non ha esaminato nel merito la questione della decorrenza del termine decadenziale. La Cassazione ha confermato la decisione favorevole al contribuente e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in €6.000,00 più €200,00 di esborsi).

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma che individua il termine decadenziale (48 mesi) per le istanze di rimborso derivanti da ritenute; nella vicenda la Corte non è entrata nel merito della decorrenza di tale termine perché l'eccezione di decadenza era stata ritenuta inammissibile per violazione delle regole processuali sull'introduzione di nuove eccezioni in appello

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Principio processuale che vieta di proporre in appello nuove eccezioni non sollevate in primo grado; la CTR ha applicato questa norma per dichiarare inammissibili le eccezioni dell'Ufficio, determinando il giudicato sulla loro inammissibilità

  • art. 19, comma 4-bis, TUIR (d.P.R. t.u.i.r.)

    art. 19, comma 4-bis, TUIR

    Norma fiscale invocata dal contribuente per ottenere la riduzione del 50% dell'imposta dovuta sull'incentivo all'esodo; la sentenza di merito ha riconosciuto il diritto alla riduzione e la conseguente restituzione delle somme

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nel ricorso dall'Agenzia (nella parte in cui denunciava violazioni di norme processuali); la Cassazione non ha approfondito la sua portata perché il ricorso non ha colpito la statuizione principale di inammissibilità della CTR

  • Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 (giurisprudenza)

    Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840

    Principio secondo cui, se il giudice dichiara inammissibile una eccezione e poi inserisce argomentazioni sul merito ad abundantiam, la parte soccombente non è obbligata ad impugnare quelle argomentazioni e l'impugnazione può rivolgersi solo alla statuizione pregiudiziale; la Corte ha applicato questo principio per escludere la censura dell'Agenzia sulle argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dalla CTR

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata dall'Agenzia come base di impugnazione per violazione di legge; la Cassazione ha ritenuto però il ricorso inammissibile per non aver colpito la statuizione decisiva della CTR

Massime di principio

  • Se in appello l'Ufficio introduce eccezioni nuove rispetto a quelle sollevate in primo grado, il giudice d'appello può dichiararle inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; tali statuizioni preclusive formano giudicato interno e impediscono che la questione venga esaminata in sede di gravame
  • Chi impugna in cassazione deve attentamente colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata (la statuizione decisiva); censurare solo argomentazioni accessorie o motivazioni ad abundantiam può rendere il ricorso inammissibile
  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari è essenziale che l'Amministrazione sollevi tempestivamente le eccezioni processuali (es. decadenza) già in primo grado; sollevarle per la prima volta in appello rischia di comportarne la preclusione
  • Il contribuente che pretende rimborsi deve comunque documentare e comprovare in primo grado l'ammontare delle trattenute e i presupposti di diritto (es. diritto alla riduzione), perché l'istruttoria processuale è centrale e la mancata contestazione preventiva può precludere rilievi successivi
  • Anche se una sentenza d'appello contiene argomentazioni di merito 'ad abundantiam', la parte soccombente potrebbe non avere interesse ad impugnare quelle parti; l'impugnazione può legittimamente mirare alla sola statuizione pregiudiziale

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