Cassazione Civile, Sentenza n. 35254/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ida Testa, ex dipendente INPS e titolare di pensione complementare erogata da un fondo integrativo soppresso il 30/09/1999, aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute operate dall INPS per mancata applicazione dell aliquota agevolata prevista dall art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. La CTP di Roma aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata indicazione dell importo; la CTR Lazio aveva invece accolto l appello ritenendo applicabile il regime agevolato ai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005. L Agenzia impugna sostenendo che, trattandosi di un vecchio iscritto a vecchio fondo con montanti maturati entro la soppressione del fondo e comunque entro il 31/12/2006, opera la disciplina transitoria di cui all art. 23, commi 5 e 7, che esclude l applicazione ratione temporis dell art. 11, comma 6; inoltre l art. 23, comma 6, mantiene l applicazione della disciplina ordinaria per i dipendenti pubblici fino all emanazione di un decreto che non è mai intervenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l difetto di legittimazione passiva dell INPS. Ha accolto il ricorso dell Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR Lazio e decidendo nel merito ai sensi dell art. 384, secondo comma c.p.c.: ha rigettato il ricorso introduttivo di Ida Testa. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell Agenzia delle Entrate, liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6
aliquota agevolata prevista per le prestazioni pensionistiche complementari (aliquota di base 15% con riduzioni legate agli anni di partecipazione)
La Corte conferma che l art. 11, comma 6, introduce il nuovo regime di tassazione agevolata operativo dal 1/01/2007, ma tale regime non si applica ratione temporis ai montanti maturati entro il 31/12/2006 per i cosiddetti vecchi iscritti
d.lgs. n. 252/2005, art. 23, commi 5, 6 e 7
disposizioni transitorie sul regime fiscale delle pensioni integrative per fondi preesistenti e disciplina per soggetti pubblici
L art. 23, comma 7 stabilisce che per i lavoratori assunti anteriormente al 29/04/1993 i montanti maturati entro il 31/12/2006 soggiacciono al regime fiscale previgente; il comma 6 prevede che ai dipendenti pubblici continui ad applicarsi la disciplina ordinaria fino all emanazione di un decreto che non è stato adottato, impedendo l applicazione del regime agevolato
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare e decidere nel merito la causa; qui è stata utilizzata per rigettare il ricorso della contribuente senza rinvio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata nel motivo di cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto fondato il motivo dell Agenzia
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 64
soppressione del fondo integrativo INPS a decorrere dal 1/10/1999
La soppressione del fondo attesta che i montanti della contribuente erano maturati entro la data di cessazione del fondo e quindi rientrano nell analisi temporale dei montanti maturati antecedentemente al 31/12/2006
Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007
Interpretazione amministrativa richiamata che chiarisce l applicazione transitoria per i vecchi iscritti: per montanti accumulati fino al 31/12/2006 si applica il regime previgente; per i montanti maturati dal 1/01/2007 è possibile optare per il nuovo regime
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n. 22665/2022 e n. 25955/2022)
La Corte conferma il principio consolidato secondo cui il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall art. 11, comma 6, è inapplicabile ratione temporis ai cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi per i montanti maturati entro il 31/12/2006
Massime di principio
- Se il soggetto è un cosiddetto vecchio iscritto (assunto anteriormente al 29/04/1993 e iscritto a forme pensionistiche complementari preesistenti), i montanti maturati entro il 31/12/2006 restano soggetti al regime fiscale previgente e non possono beneficiare del nuovo regime agevolato dell art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005.
- Per ex dipendenti pubblici ammessi a gestioni previdenziali complementari, in assenza del decreto delegato previsto dall art. 23, comma 6, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria fiscale e non il regime agevolato previsto dall art. 11, comma 6.
- La data di soppressione del fondo e la data di maturazione dei montanti sono elementi decisivi: se i montanti sono maturati entro la data rilevante (es. soppressione del fondo o entro il 31/12/2006), si applicano le regole transitorie e il nuovo regime può essere escluso ratione temporis.
- L INPS, quale sostituto d imposta che ha operato trattenute, non è parte legittimata nel contenzioso fiscale che riguarda esclusivamente il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
- In cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudice può cassare e decidere direttamente nel merito ai sensi dell art. 384, comma 2 c.p.c., evitando il rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35180/2022 del 30/11/2022
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35188/2022 del 30/11/2022
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35191/2022 del 30/11/2022
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35198/2022 del 30/11/2022
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35217/2022 del 30/11/2022
- Sentenza civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 35249/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →