Cassazione Civile, Sentenza n. 35249/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso IRES presentata dalla Fondazione per l'anno 2014, sostenendo che l'imposta era stata calcolata senza applicare la riduzione prevista per immobili di interesse storico-artistico (art. 11, comma 2, L. 30/12/1991, n. 413). In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello della Fondazione ritenendo che gli immobili non dovessero essere assoggettati al regime d'impresa ma potessero beneficiare dell'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602 (termine di decadenza quadriennale per la richiesta di rimborso), sostenendo che la domanda di rimborso era stata presentata il 30/11/2009 mentre il versamento era del 19/07/2005, dunque oltre il termine di 48 mesi; perciò la richiesta sarebbe perentoria e rilevabile d'ufficio in ogni grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui la decadenza dal diritto al rimborso, pur essendo rilevabile d'ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione se dalla sentenza impugnata non risultano le date rilevanti (data del versamento e data di presentazione dell'istanza). Poiché la sentenza impugnata non riportava tali termini di riferimento indispensabili per valutare la decadenza, la questione non poteva essere per la prima volta sollevata in sede di legittimità e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha quindi esaminato il merito della qualificazione degli immobili o dell'applicabilità dell'agevolazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.500,00 oltre € 200,00 per esborsi e 15% spese forfetarie.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Stabilisce il termine quadriennale (48 mesi) per la presentazione della domanda di rimborso d'imposta dal versamento; la decadenza è di interesse generale e rilevabile d'ufficio, ma, secondo la giurisprudenza citata, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione se dalla decisione impugnata non risultano le date necessarie per verificarla.
art. 11, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413
Prevede una riduzione/beneficio fiscale per immobili di interesse storico-artistico; nel caso di specie la Fondazione aveva invocato tale disposizione per ottenere il rimborso dell'IRES ritenuta erroneamente calcolata sugli immobili in questione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), Titolo I
Contiene il regime impositivo ordinario per i redditi d'impresa; l'Amministrazione aveva in primo luogo qualificato gli immobili come beni d'impresa (beni strumentali o beni-merce) assoggettandoli al regime ordinario, mentre la CTR ha ritenuto che la Fondazione, priva di scopi commerciali, non rientrasse nella disciplina d'impresa e potesse beneficiare del regime agevolativo.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 38 DPR 602/1973 è di pubblico interesse e rilevabile d'ufficio, ma non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la sentenza impugnata non riporta le date essenziali (data del versamento e data di presentazione dell'istanza). In tal caso il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni di decadenza/perenzione, verificare che le date e i fatti rilevanti siano espressamente indicati nella decisione di merito impugnata, oppure siano già stati discussi e documentati nei gradi precedenti, perché la Corte di legittimità non può svolgere nuovi accertamenti di fatto.
- Quando il tema principale riguarda l'inquadramento fiscale di immobili (regime d'impresa vs. beni patrimoniali) è fondamentale che la questione venga adeguatamente trattata e motivata nei gradi di merito, perché la Cassazione decide prevalentemente su questioni di diritto e non su nuovi fatti.
- Se l'Amministrazione intende eccepire la decadenza, è più sicuro sollevare la questione già in primo o secondo grado, o comunque assicurarsi che il fascicolo processuale contenga le date necessarie, per evitare l'inammissibilità del gravame in Cassazione.
- In controversie tributarie con silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'istante deve prestare attenzione ai termini legali per il rimborso e alla documentazione delle date di versamento e di richiesta, poiché l'assenza di tali elementi può impedire la pronuncia sul merito anche favorevole.
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