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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35217/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva annullato le sanzioni amministrative tributarie irrogate a IFID, società di consulenza ritenuta ideatrice di un'operazione finanziaria ritenuta elusiva tra GB Ricambi S.p.A. e GB International. L'Agenzia sosteneva che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non escludeva la responsabilità sanzionatoria a titolo di concorso per soggetti esterni (consulenti) e richiamava altresì gli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1997 per sostenere la possibilità di sanzionare i concorrenti e la responsabilità solidale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione di merito che aveva annullato le sanzioni a carico di IFID. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (ordinanze nn. 9448, 9449, 9450, 9451/2020 e successive) secondo cui le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 7 del d.l. n. 269/2003 sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica contribuente, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche o di terzi esterni quando la violazione è commessa da una persona giuridica. Sono indicate eccezioni (non ravvisate nel caso) quando l'illecito è stato commesso da una persona fisica nell'interesse esclusivo proprio o quando la società è una mera fictio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.500.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    "sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La Corte interpreta l'art. 7 come norma che riferisce le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente, escludendo la responsabilità sanzionatoria concorrente dei terzi esterni quando la violazione è commessa da una persona giuridica; il comma 3 lascia salve disposizioni compatibili ma non comporta estensione automatica della sanzione ai terzi.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma che disciplina il concorso di persone nell'illecito tributario; secondo la Corte non è applicabile per attribuire sanzioni a terzi concorrenti quando la violazione è stata commessa da una persona giuridica, alla luce della prevalenza dell'art. 7.

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Riguarda la responsabilità solidale delle persone fisiche; la Corte rileva che le disposizioni richiamate sono salve "in quanto compatibili" con l'art. 7, ma non consentono di superarne il divieto di sanzionare terzi esterni alla violazione di una persona giuridica.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Riferimento alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie citate dalla ricorrente; la pronuncia conferma che l'art. 7 costituisce limitazione specifica rispetto al regime generale.

  • art. 3 Costituzione

    La Corte esclude una violazione del principio di uguaglianza: non è possibile 'adeguare' l'art. 7 per estenderne gli effetti a terzi concorrenti, perché ciò creerebbe un trattamento sanzionatorio che il legislatore ha espressamente escluso.

Massime di principio

  • Quando la violazione tributaria è commessa da una persona giuridica, le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 d.l. n. 269/2003 sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica contribuente e non possono essere estese automaticamente a soggetti terzi che hanno concorso nell'operazione.
  • I soggetti esterni (consulenti, promotori) possono essere sanzionati ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997 soltanto in contesti non disciplinati dall'art. 7, ossia di regola quando la violazione è commessa da soggetti privi di personalità giuridica; l'art. 7 prevale nel caso di violazioni poste in essere da persone giuridiche.
  • Eccezioni alla regola dell'art. 7: è possibile attribuire responsabilità personale quando l'illecito è stato commesso da una persona fisica nell'interesse esclusivo proprio o quando la società è una mera fittizia strumentale all'illecito (società 'schermo'). In tali casi il responsabile individuale può essere sanzionato.
  • Il fatto che un consulente abbia ideato o proposto un'operazione elusiva non è di per sé sufficiente a determinare la sanzionabilità amministrativa del consulente se l'illecito tributario è imputato e riferibile alla persona giuridica contribuente; l'Amministrazione deve dimostrare interesse personale o artificiosità della struttura societaria.
  • In contenziosi simili, la difesa del soggetto terzo dovrebbe invocare l'art. 7 come causa di esclusione della responsabilità sanzionatoria e, se necessario, documentare l'assenza di un interesse personale o di una società fittizia per evitare eccezioni.

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