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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36034/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ricalcolo di una pensione di anzianità in godimento dal novembre 2001. La pensionata ha chiesto di escludere, ai fini della determinazione della misura della prestazione, i periodi di contribuzione meno favorevoli relativi a lavoro domestico svolto tra il 1992 e il 1999, invocando i principi di neutralizzazione elaborati dalla Corte costituzionale. Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che la neutralizzazione fosse limitata al quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione; la corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione, ordinando all’INPS di riliquidare la pensione considerando solo la contribuzione necessaria al perfezionamento del diritto e di pagare le differenze nei limiti della prescrizione quinquennale. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che l’azione giudiziaria del 26 giugno 2015 fosse tardiva per intervenuta decadenza triennale, applicabile anche ai trattamenti già in essere e rilevabile d’ufficio; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 503/1992, contestando sia l’estensione della neutralizzazione a periodi anteriori all’ultimo quinquennio, sia l’applicabilità del rimedio ai trattamenti liquidati secondo il nuovo sistema di calcolo introdotto dal decreto legislativo del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della corte d’appello e rinviando la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, decorre dal 6 luglio 2011 per le situazioni preesistenti e si impedisce solo con la proposizione del giudizio, non essendo sufficiente la sola domanda amministrativa; la corte territoriale aveva omesso di verificare tale profilo. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che il principio di neutralizzazione opera solo entro il limite dell’ultimo quinquennio previsto dall’art. 3, comma 8, l. n. 297/1982 e non può essere esteso a periodi diversi o più risalenti; inoltre, per i trattamenti liquidati dopo il 1° gennaio 1993 secondo il d.lgs. n. 503/1992, il rimedio non è applicabile perché il nuovo sistema di calcolo mira a valorizzare l’effettiva storia retributiva complessiva del lavoratore. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini sia la spettanza del diritto sia la decadenza, attenendosi ai principi richiamati e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    la decadenza triennale si applica anche alle azioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere; è rilevabile d'ufficio salvo giudicato interno; si impedisce solo con la proposizione del giudizio nel termine.

  • art. 38 Cost.

    richiamato per qualificare le prestazioni previdenziali come rivolte a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

  • art. 2969 c.c.

    la decadenza in esame, di fonte legale e posta a presidio di interessi pubblici, va ricondotta alla disciplina generale della decadenza legale.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    la sopravvenuta introduzione di un termine di decadenza si applica anche a situazioni soggettive preesistenti, con decorrenza ancorata all'entrata in vigore della novella.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    per i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile è ampliato e non consente l'estensione della neutralizzazione oltre il limite previsto per l'ultimo quinquennio.

  • art. 3, comma 8, l. 29 maggio 1982, n. 297

    il principio di neutralizzazione dei periodi di retribuzione ridotta opera solo nel quinquennio finale considerato dalla norma e non oltre.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

Massime di principio

  • La decadenza prevista in materia previdenziale da una norma sopravvenuta si applica anche alle prestazioni già in godimento, con decorrenza fissata dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa, salvo diverso assetto transitorio espressamente previsto.
  • In materia previdenziale, la decadenza legale posta a tutela della certezza della spesa pubblica è rilevabile d'ufficio, salvo che la questione sia coperta da giudicato interno.
  • Ai fini dell'impedimento della decadenza, conta la proposizione del giudizio entro il termine previsto dalla legge; la mera domanda amministrativa non è equipollente.
  • Il principio di neutralizzazione dei periodi contributivi meno favorevoli opera solo entro il limite temporale previsto dalla disciplina di riferimento e non può essere esteso a periodi anteriori o diversi rispetto a quelli espressamente considerati dal legislatore.
  • Per i trattamenti pensionistici liquidati secondo il regime introdotto dal d.lgs. n. 503/1992, il calcolo della pensione segue un criterio di progressiva valorizzazione dell'effettiva storia retributiva del lavoratore e non consente l'applicazione automatica del rimedio giurisprudenziale della neutralizzazione elaborato per il diverso sistema precedente.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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