Cassazione Civile, Ordinanza n. 05569/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
Una società per azioni qualificata come società in house, concessionaria del trasporto pubblico locale, ha citato davanti al Giudice di pace l'agente della riscossione chiedendo l'accertamento dell'inadempimento nella riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria iscritta a ruolo e il risarcimento del danno derivante dal mancato introito della somma, oltre a danno all'immagine. L'agente della riscossione ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, in via principale, il difetto assoluto di giurisdizione perché la controversia sarebbe stata subordinata al preventivo svolgimento della procedura amministrativa di discarico prevista dal d.lgs. n. 112/1999; in subordine ha invocato la giurisdizione della Corte dei conti per materia di contabilità pubblica, e ulteriormente quella del giudice amministrativo. La società resistente ha invece sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, affermando la natura privatistica della società attrice e configurando il rapporto con l'agente della riscossione come rapporto contrattuale con responsabilità ex art. 1710 c.c.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Hanno ritenuto infondata l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, osservando che la doglianza riguardava non i limiti esterni della giurisdizione, ma il mancato esperimento di un procedimento amministrativo interno alla disciplina della riscossione. Quanto al merito del riparto di giurisdizione, hanno qualificato la società attrice come società in house di natura pubblicistica e hanno affermato che il danno al suo patrimonio, arrecato da condotte dell'agente della riscossione incaricato della riscossione per legge e non per contratto, integra materia di contabilità pubblica e quindi rientra nella giurisdizione contabile. Hanno escluso che la controversia fosse un ordinario giudizio di responsabilità amministrativo-erariale o un giudizio di conto in senso tecnico già instaurato, ma l'hanno ricondotta alla categoria residuale degli altri giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, attratti alla Corte dei conti.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
è lo strumento con cui è stato proposto il regolamento sulla giurisdizione nel giudizio pendente.
è richiamato solo come base dell'opposizione del debitore avverso la cartella esattoriale, definita per prescrizione.
è invocato dalla società attrice per la liquidazione equitativa del danno da immagine.
è richiamato dalla resistente per sostenere una responsabilità del concessionario assimilata a quella del mandatario.
d.lgs. n. 175/2016, art. 2, comma 1, lett. c)
definisce il controllo analogo, rilevante per qualificare la società come in house.
d.lgs. n. 175/2016, art. 2, comma 1, lett. o)
definisce le società in house come società soggette a controllo analogo e attività prevalente.
d.lgs. n. 175/2016, art. 12, comma 1
attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione sul danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house; la Corte vi ricava l'attrazione alla giurisdizione contabile anche per il danno al patrimonio della società in house.
d.lgs. n. 175/2016, art. 12, comma 2
qualifica come danno erariale il danno patrimoniale o non patrimoniale subito dagli enti partecipanti.
d.lgs. n. 112/1999, artt. 19 e 20
sono richiamati per escludere il difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di disciplina procedimentale del discarico e dell'inesigibilità, non di limiti esterni alla giurisdizione.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 684
è menzionato come termine rilevante per l'attivazione del controllo di merito sull'esigibilità da parte dell'ente impositore.
è citato dalla ricorrente come disciplina del procedimento di riscossione.
d.lgs. n. 104/2010, art. 133, comma 1, lett. c)
è invocato in subordine per la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, ma la Corte non aderisce a tale tesi.
d.lgs. n. 174/2016, artt. 172 e ss.
sono richiamati per ricondurre la controversia alla categoria degli altri giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.
d.lgs. n. 174/2016, art. 172, lett. d)
individua la categoria residuale di giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, cui la Corte ricondduce la controversia.
Massime di principio
- Le controversie promosse da una società in house per il recupero del pregiudizio subito dal proprio patrimonio a causa dell'omessa o tardiva riscossione di somme iscritte a ruolo possono rientrare nella materia della contabilità pubblica e nella giurisdizione della Corte dei conti quando l'agente della riscossione opera per legge, quale agente contabile, nell'ambito di risorse riconducibili a un patrimonio pubblico.
- La natura di società in house, ove sussista il controllo analogo dell'ente pubblico tramite una società intermedia integralmente partecipata, consente di assimilare la società alla pubblica amministrazione ai fini della tutela del patrimonio sociale come patrimonio pubblico.
- L'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione non può essere fondata su mere contestazioni relative al mancato esperimento di procedure amministrative interne alla disciplina della riscossione, poiché tali doglianze attengono alle modalità di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, ciò che rileva è il petitum sostanziale: se la domanda mira a ottenere il ristoro di un danno al patrimonio pubblico derivante dall'attività di riscossione affidata per legge a un agente contabile, la controversia è attratta alla giurisdizione contabile anche se formalmente proposta come azione di inadempimento contrattuale.
- La giurisdizione della Corte dei conti non presuppone necessariamente un giudizio di conto già instaurato o un'azione di responsabilità erariale promossa dal pubblico ministero contabile: possono rientrarvi anche altri giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, purché attinenti alla gestione di denaro o valori pubblici.
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