Cassazione Civile, Ordinanza n. 31329/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato davanti al TAR Lazio nel 1997 e definito con sentenza depositata nel 2011. La Corte d'appello di Perugia aveva rigettato la domanda ritenendola improponibile in applicazione dell'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, poiché la domanda di indennizzo era stata proposta dopo il 16 settembre 2010 senza che nel giudizio amministrativo presupposto fosse stata presentata istanza di prelievo. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 disp. prel. c.c., degli artt. 5 c.p.c. e 2 d.lgs. n. 104 del 2010, sostenendo che la disciplina dell'art. 54 d.l. n. 112 del 2008 non fosse applicabile ai giudizi amministrativi presupposti iniziati prima della sua entrata in vigore e sollevando altresì questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa istanza di prelievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda ex lege Pinto alla presentazione dell'istanza di prelievo. La Cassazione ha precisato che la declaratoria di incostituzionalità investe il nucleo originario della disposizione e che, per i processi amministrativi già definiti nel grado prima del 31 ottobre 2016, continua a operare la disciplina previgente caducata dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo
art. 54 d.l. 25 giugno 2008, n. 112
la previsione che subordinava la proponibilità della domanda di indennizzo alla presentazione dell'istanza di prelievo è stata ritenuta incompatibile con la CEDU e quindi incostituzionale
ha convertito il d.l. n. 112 del 2008, mantenendo il regime poi scrutinato dalla Corte costituzionale
art. 3, comma 23, dell'Allegato 4
ha modificato la disciplina dell'art. 54, ma la declaratoria di illegittimità ha riguardato anche il nucleo originario della norma
d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195
art. 1, comma 3, lettera a), numero 6
ha ulteriormente modificato la disposizione, senza escludere la caducazione del testo originario
richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la trattazione camerale
invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della disciplina
invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della disciplina
invocato dal ricorrente nel motivo di ricorso
art. 2 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato dal ricorrente in relazione al regime del processo amministrativo
la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso
l'istanza di prelievo è qualificata come mera facoltà della parte e non come adempimento necessario
art. 117, primo comma, Cost.
viene richiamato come parametro costituzionale di interposizione rispetto alla violazione della CEDU
art. 6, par. 1, CEDU
la norma che tutela il diritto alla ragionevole durata del processo è posta a base della declaratoria di illegittimità
art. 13 CEDU
richiamato nel ragionamento sulla effettività del rimedio nazionale
art. 1, comma 777, lett. a), b) e m), L. 28 dicembre 2015, n. 208
la Corte ne ricava la disciplina intertemporale e la sua applicazione solo ai processi amministrativi ancora pendenti al 31 ottobre 2016
art. 6, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
introduce, per il futuro, un onere di diligenza collegato all'istanza di prelievo nei processi ancora pendenti
art. 6, comma 2-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
delimita l'applicazione della nuova condizione di proponibilità ai soli processi amministrativi eccedenti la durata ragionevole ancora pendenti al 31 ottobre 2016
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo, la disciplina che subordinava la proponibilità della domanda alla previa istanza di prelievo è costituzionalmente illegittima, perché introduceva un onere non proporzionato e non coerente con la funzione del rimedio indennitario.
- L'istanza di prelievo, nel regime previgente, aveva natura di mera facoltà della parte e non costituiva un adempimento necessario tale da giustificare, in caso di omissione, l'improponibilità della domanda di equa riparazione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 opera anche rispetto al nucleo originario della disposizione, non soltanto alle modifiche successive.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 si applica solo pro futuro ai processi amministrativi ancora pendenti nei quali sia ancora possibile attivare l'istanza di prelievo nel termine previsto; non incide sui processi già definiti nel grado entro il 31 ottobre 2016.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma posta a base del rigetto impone la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda di equa riparazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →