Cassazione Civile, Ordinanza n. 28799/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Prato per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 nei confronti di una cooperativa che sosteneva di svolgere attività senza scopo di lucro e di aver concesso gratuitamente gli immobili in comodato a un'associazione sportiva per attività sportive e ricreative. La contribuente chiedeva l'annullamento degli avvisi invocando l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività meritevoli svolte da enti non commerciali; in subordine, domandava la disapplicazione delle sanzioni per avere confidato in precedenti annullamenti di avvisi relativi ad annualità anteriori. In cassazione deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto non provati i presupposti dell'esenzione nonostante la documentazione prodotta; violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, perché l'esenzione non sarebbe esclusa dal comodato gratuito dell'immobile a soggetto non commerciale che svolga attività coerenti con gli scopi del comodante; violazione dello stesso art. 7 e degli artt. 2195 e 2200 c.c., per la compatibilità tra forma societaria cooperativa e natura non commerciale; violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, assumendo obiettiva incertezza normativa e affidamento ingenerato dall'amministrazione. La controricorrente eccepiva inoltre l'inutilizzabilità in cassazione dei documenti prodotti ex art. 372 c.p.c. e invocava un preteso giudicato derivante da precedenti decisioni della Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'esame della documentazione prodotta per la prima volta in cassazione, perché estranea ai limiti dell'art. 372 c.p.c. Ha escluso che il principio giurisprudenziale invocato sull'utilizzo indiretto del bene potesse applicarsi al caso concreto, poiché la decisione di merito aveva fondato il diniego dell'esenzione sul regolamento del Comune di Prato, che subordinava l'agevolazione non solo all'uso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, ma anche al possesso del bene da parte dello stesso ente utilizzatore. Tale disciplina regolamentare è stata ritenuta legittima perché riconducibile all'art. 59, lett. c), d.lgs. n. 446/1997. Neppure è stata accolta la doglianza sulle sanzioni, poiché non risultava un'obiettiva incertezza normativa alla luce del regolamento comunale, e inoltre la contribuente non aveva dedotto specifici motivi di appello sul punto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la parte che invoca l'esenzione deve provare i presupposti di fatto del beneficio; la ricorrente non ha superato il limite dell'art. 372 c.p.c. con documenti prodotti solo in cassazione
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali richiede il rispetto dei presupposti stabiliti dalla norma; nel caso concreto non operava perché il regolamento comunale imponeva anche il possesso da parte dell'ente utilizzatore
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la forma societaria non esclude di per sé la natura non commerciale; la censura è stata ritenuta non निर्णinante ai fini dell'esenzione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della compatibilità tra forma societaria e scopo mutualistico; motivo assorbito o comunque non decisivo
l'obiettiva incertezza normativa e il legittimo affidamento sono stati esclusi, perché il regolamento comunale rendeva chiara la disciplina applicabile
in cassazione non possono essere esaminati documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo quelli relativi a nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso/controricorso
il giudicato copre l'accertamento dei fatti, non l'interpretazione delle norme giuridiche
art. 59, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
consente ai comuni, con regolamento, di subordinare l'esenzione ICI anche al requisito del possesso del bene da parte dell'ente non commerciale utilizzatore
ripetuto come fondamento dell'inammissibilità della nuova documentazione in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di ICI, il giudicato formatosi su annualità precedenti può estendersi alle annualità successive solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti; non si estende invece a elementi variabili della fattispecie, come la natura dell'attività svolta o le concrete modalità di utilizzo dell'immobile.
- In cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi destinati a provare il merito della pretesa tributaria, perché l'art. 372 c.p.c. consente il deposito soltanto di atti rilevanti per nullità della sentenza o per l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
- L'esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività di enti non commerciali può essere disciplinata dal regolamento comunale nei limiti della legge statale, anche imponendo che il bene sia oltre che utilizzato anche posseduto dall'ente utilizzatore.
- La deduzione dell'utilizzo indiretto dell'immobile non basta, da sola, a ottenere l'agevolazione quando la disciplina regolamentare applicabile richiede requisiti ulteriori e specifici non soddisfatti nel caso concreto.
- L'esimente dall'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un effettivo quadro incerto della disciplina applicabile; essa è esclusa quando il regolamento locale rende sufficientemente chiari i presupposti dell'imposizione o dell'agevolazione.
- Se la parte non propone uno specifico motivo di gravame sul capo relativo alle sanzioni, tale profilo non può essere utilmente coltivato in cassazione.
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