Cassazione Civile, Ordinanza n. 31215/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a TARSU, deducendo vizi formali e sostanziali e contestando anche gli atti presupposti richiamati nell'atto (cartella di pagamento, avviso di accertamento e ruolo), asseritamente non notificati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente all'intimazione, annullandola per omessa notificazione. In appello il contribuente chiedeva però anche l'annullamento degli atti presupposti; la Commissione tributaria regionale dichiarava l'appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che, essendo già stata annullata l'intimazione, le ulteriori doglianze fossero assorbite e non vi fosse soccombenza. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973 e artt. 100 e 112 c.p.c., sostenendo di avere interesse ad agire per eliminare l'incertezza sugli atti effettivamente annullati e potendo impugnare anche gli atti presupposti non notificati; 2) violazione della disciplina sulle spese di lite e dei parametri professionali, lamentando che la liquidazione di 1.000 euro oltre accessori su un valore di lite di 556,60 euro fosse abnorme e sproporzionata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha confermato che l'estratto di ruolo o gli atti interni dell'amministrazione non sono autonomamente impugnabili e che l'impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale; nel caso concreto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento aveva già assorbito le censure sugli atti presupposti, sicché non residuava un interesse ad ottenere una diversa pronuncia. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che il motivo era generico: il ricorrente non aveva indicato analiticamente le voci contestate, non aveva svolto il calcolo degli accessori né spiegato lo scostamento rispetto ai parametri medi; in cassazione la censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se specifica e puntuale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale; nel processo tributario non basta l'interesse a una mera regolarità astratta dell'attività amministrativa o giudiziaria.
La censura evocata dal ricorrente non è idonea a superare il difetto di interesse, poiché il giudicato sull'intimazione assorbe le ulteriori questioni sugli atti presupposti.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Gli atti impugnabili nel processo tributario vanno considerati in relazione all'interesse concreto del contribuente e alla funzione impugnatoria del giudizio.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La contestazione degli atti tributari deve rispettare i termini e la struttura del contenzioso impugnatorio.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione agli atti della riscossione e alla dedotta illegittimità della sequenza procedimentale.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti della riscossione.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La liquidazione delle spese processuali nel giudizio tributario segue i criteri applicabili ratione temporis e può essere censurata solo in modo specifico.
Richiamato quale parametro per la liquidazione professionale, ma la censura è stata ritenuta generica.
Richiamata in tema di compensi e criteri di liquidazione delle spese.
I parametri di liquidazione costituiscono criteri di orientamento e misura standard, non minimi inderogabili.
L. n. 247 del 2002
Richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, senza specifica incidenza nel decisum.
Impone che il compenso professionale non sia liquidato in misura simbolica o non congrua al decoro della professione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale: non è ammessa un'azione volta a ottenere soltanto una pronuncia di astratta regolarità o di accertamento negativo del tributo.
- L'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'amministrazione, non è autonomamente impugnabile; può essere contestato solo insieme all'atto impositivo di cui si deduca la mancata notificazione.
- Quando una pronuncia abbia già annullato l'atto presupposto immediatamente lesivo, le ulteriori censure sugli atti precedenti o correlati possono risultare assorbite per mancanza di interesse alla decisione.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile rispetto al medesimo oggetto e preclude la riproposizione della stessa domanda o di questioni che ne costituiscono antecedenti logici essenziali.
- La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese processuali è ammissibile solo se indica specificamente le singole voci, gli importi contestati e l'errore del giudice di merito; il mero richiamo alla sproporzione rispetto al valore della lite è insufficiente.
- Dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri forensi sono criteri orientativi e standard di riferimento, non più minimi tariffari inderogabili; lo scostamento apprezzabile dai parametri medi deve essere motivato, mentre resta vietata una liquidazione meramente simbolica.
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