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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14252/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria e di alcune cartelle di pagamento relative a tributi iscritti a ruolo. Il contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari la validità di alcune notifiche e la prescrizione dei crediti azionati. In Cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della notifica di tre cartelle, sostenendo, per una di esse, l'omesso invio della raccomandata informativa dopo la consegna a un familiare convivente, e, per le altre due, l'illeggibilità delle indicazioni sul consegnatario; con il secondo ha lamentato l'erronea applicazione del termine prescrizionale decennale ai crediti tributari, sostenendo che dovesse applicarsi il termine breve proprio di ciascun tributo e non l'art. 2953 c.c.; con il terzo ha censurato la condanna alle spese, che però restava subordinata all'esito dei primi due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti relativi alla cartella per la quale il ricorrente lamentava la mancata raccomandata informativa, ma ha ritenuto infondate le doglianze relative alle altre due cartelle, per le quali la notifica a mezzo posta risultava valida anche in assenza di generalità leggibili del consegnatario, purché fosse indicata la qualità del soggetto ricevente e risultasse la sua sottoscrizione. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che la definitività della cartella non opposta non comporta la conversione in decennale del termine di prescrizione del credito se non vi è un titolo giudiziale definitivo; il giudice di merito avrebbe dovuto verificare il termine prescrizionale proprio di ciascun tributo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma di legittimità per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • artt. 148 e 160 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione e alle sue nullità.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla notifica e sulla riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sull'onere della prova nella contestazione delle notifiche.

  • art. 7, comma 4, l. 20 novembre 1982, n. 890

    secondo la Corte, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario deve essere spedita al destinatario una raccomandata semplice informativa.

  • art. 139, quarto comma, c.p.c.

    norma richiamata dalla Corte per affermare l'obbligo della raccomandata semplice quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    individua la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione; la Corte la considera perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo la disciplina postale.

  • artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001

    disciplinano il perfezionamento della notifica postale della cartella; non è richiesto alcun ulteriore adempimento oltre alla firma del ricevente sul registro e sull'avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso per quanto attestato dall'ufficiale postale, inclusa la relazione tra destinatario e consegnatario.

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione del termine ordinario decennale; la Corte precisa che esso non si applica automaticamente ai crediti tributari non assistiti da titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948 c.c.

    invocato dal ricorrente quale termine prescrizionale breve per alcuni crediti tributari; la Corte afferma che va verificato il termine proprio di ciascun tributo.

  • art. 2953 c.c.

    la Corte ribadisce che la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la mera definitività della cartella non impugnata.

  • art. 3, comma 9, l. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sulla prescrizione dei crediti azionati.

  • art. 10 l. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate sulla prescrizione.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come norma in tema di sanzioni e prescrizione.

  • art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla prescrizione dei crediti erariali.

Massime di principio

  • Quando la notifica di un atto tributario è eseguita tramite consegna a persona diversa dal destinatario tra quelle abilitate dalla legge, la validità della notifica richiede l'invio al destinatario della raccomandata informativa semplice prevista dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. e dall'art. 7, comma 4, l. n. 890/1982.
  • Nella notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, l'assenza nell'avviso di ricevimento delle generalità del consegnatario non determina di per sé nullità, se l'agente postale ha attestato la qualità del ricevente e risulta la sottoscrizione della ricevuta; l'avviso fa piena prova, salvo querela di falso, di quanto attestato dal pubblico ufficiale.
  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento non comporta automaticamente la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. del credito iscritto a ruolo: la conversione opera solo se il credito è divenuto definitivo per un titolo giudiziale passato in giudicato.
  • In sede di verifica della prescrizione di crediti tributari iscritti a ruolo, il giudice deve individuare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo o sanzione, senza applicare in modo indistinto il termine decennale a tutti i crediti.
  • L'accoglimento dei motivi principali sul vizio di notifica e sulla prescrizione comporta l'assorbimento delle censure dipendenti sulle spese di lite.
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