Sentenza del 26/03/2024 n. 916 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF, addizionali regionale e comunale e sanzioni relativi al 2015, sostenendo che attribuivano loro redditi derivanti dalla presunta partecipazione occulta, e inconsapevole, a più società. Hanno lamentato, tra l’altro, di non aver ricevuto il processo verbale di constatazione né informazioni sulla verifica fiscale, la violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente e del contraddittorio, carenze di motivazione e di allegazione degli elementi indiziari e vizi della sentenza di primo grado. Hanno chiesto l’annullamento degli accertamenti. L’Agenzia ha eccepito che gli atti impugnati riguardavano il reddito della società e che gli appellanti non erano legittimati a contestarli in luogo dei suoi rappresentanti.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, Sezione IV, ha riunito i due appelli per connessione oggettiva e li ha rigettati, confermando le sentenze della CTP di Crotone, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto adeguata la motivazione di primo grado: l’atto impugnato accertava maggiori redditi in capo alla società, non imputava direttamente tali redditi agli appellanti; perciò questi ultimi non erano legittimati a contestare l’accertamento societario, spettando tale impugnazione alla società tramite i suoi rappresentanti legittimati. La notifica dell’atto anche agli appellanti non mutava la natura dell’accertamento. La Corte ha precisato che potranno contestare un eventuale successivo accertamento personale, anche quanto alla presunzione di distribuzione degli utili e alla sussistenza dei maggiori ricavi. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge. Non sono indicati importi della pretesa fiscale.
Norme richiamate
Articolo 12 della legge n. 212/2000
Gli appellanti hanno invocato le garanzie previste per le verifiche fiscali, sostenendo di non aver ricevuto il PVC e di non essere stati informati della verifica; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha confermato l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione a impugnare l’accertamento societario.
Articolo 10 della legge n. 212/2000
Il principio di collaborazione e buona fede è stato richiamato dagli appellanti in relazione al contraddittorio procedimentale, ma la decisione non ne ha valutato la violazione nel merito, ritenendo preliminare e assorbente il difetto di legittimazione.
Articolo 56 del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata invocata dai contribuenti per contestare la validità degli atti impositivi; la Corte non ha deciso nel merito la relativa censura, in ragione dell’inammissibilità dei ricorsi.
Articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973
Gli appellanti lo hanno richiamato per censurare motivazione e allegazione degli elementi posti a fondamento degli accertamenti. La Corte non ha accolto né esaminato nel merito tali contestazioni, avendo confermato che gli appellanti non erano legittimati a impugnare l’accertamento del reddito societario.
Articolo 2697 del codice civile
È stato invocato dagli appellanti riguardo alla prova e alla mancata allegazione degli elementi indiziari; la Corte non ha risolto la questione probatoria nel merito, perché la controversia è stata definita sulla legittimazione a impugnare.
Articoli 113 e 115 del codice di procedura civile
Sono stati richiamati per denunciare vizi della sentenza di primo grado. La Corte ha invece ritenuto la decisione adeguatamente motivata e ha escluso che le censure giustificassero la riforma.
Massime di principio
- L’accertamento del reddito di una società di capitali riguarda la società: il socio, in quanto tale, non può impugnarlo al posto della società o dei suoi rappresentanti legittimati.
- La mera notifica al socio di un accertamento societario non trasforma quell’atto in un accertamento personale e non gli attribuisce, da sola, legittimazione a contestare il reddito accertato alla società.
- Il socio può contestare un successivo accertamento emesso direttamente nei suoi confronti, compresa la presunzione di distribuzione degli utili e la stessa esistenza dei maggiori ricavi societari; la definitività dell’accertamento societario non preclude automaticamente questa difesa.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, le censure sostanziali e procedurali relative all’accertamento possono restare non esaminate nel merito.
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