Sentenza del 26/03/2024 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli originari ricorrenti chiedevano il rimborso delle ritenute d’acconto applicate alle indennità per l’espropriazione di terreni avvenuta nel 1982 e nel 1983. Le indennità furono pagate soltanto nel 1996, dopo una transazione conclusiva di un lungo contenzioso. I ricorrenti sostenevano che la plusvalenza non fosse imponibile ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991, poiché l’espropriazione era anteriore alla sua entrata in vigore. In sede di rinvio dopo la cassazione, la questione da decidere era se il ritardo nel pagamento fosse giustificato: secondo il principio fissato dalla Cassazione, la tassazione non è applicabile quando, a fronte di un decreto di esproprio anteriore al 31 dicembre 1988, il pagamento successivo alla legge n. 413/1991 sia conseguenza di un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTP di Rimini n. XXX/2/2008, accogliendo la domanda di rimborso. Ha ritenuto ingiustificato il ritardo: il Comune non aveva sollecitato né promosso la determinazione dell’indennità da parte della Commissione Provinciale Espropri, e non risultava un effettivo vuoto normativo che impedisse di determinarla; inoltre, vi era stato tempo per procedere dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, e anche in pendenza del giudizio l’amministrazione avrebbe potuto intervenire in autotutela. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le somme trattenute, con interessi legali dal versamento della ritenuta fino al saldo, senza rivalutazione monetaria, non essendo provato un maggior danno; le spese di lite sono state liquidate in € 15.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 11, comma 5, legge n. 413/1991
In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all' art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 , è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento, del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio... sia intervenuto prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
La percezione successiva all’entrata in vigore della legge può in linea generale rendere imponibile la plusvalenza anche se l’espropriazione è precedente. Tuttavia, se il decreto è anteriore al 31 dicembre 1988 e il pagamento tardivo dipende da un ritardo ingiustificato della pubblica amministrazione, la plusvalenza non è imponibile.
Art. 97 Cost.
una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione concorre a impedire che un ritardo pubblico ingiustificato nel pagamento dell’indennità determini, per il privato, l’applicazione del regime fiscale sopravvenuto senza un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela dei diritti individuali.
Art. 117, comma 1, Cost.
una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
L’applicazione della normativa fiscale interna deve rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; una retroattività che non assicuri un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti individuali è incompatibile con tale vincolo.
Art. 111, commi 1 e 2, Cost.
una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
Le garanzie costituzionali del giusto processo sono richiamate, insieme agli altri principi indicati dalla Cassazione, a tutela del corretto equilibrio tra prelievo fiscale e diritti fondamentali quando si applica retroattivamente il regime fiscale.
Art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
La tutela convenzionale dei beni richiede un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti del singolo; l’applicazione retroattiva dell’imposizione non può trasferire sul privato le conseguenze fiscali di un ritardo ingiustificato dell’amministrazione.
D.l. n. 333/1992, convertito dalla legge n. 359/1992
nulla avrebbe impedito alla Commissione Provinciale Espropri e al Comune di Verucchio di procedere al calcolo della indennità, una volta entrato in vigore il d.l. 333/1992 , convertito in l. 359/1992 , con conseguenze certo non irrilevanti in ordine all'ulteriore articolazione della vicenda.
La normativa sopravvenuta forniva un quadro in base al quale gli organi competenti avrebbero potuto calcolare l’indennità. La sua entrata in vigore indeboliva quindi la giustificazione del protrarsi dell’inerzia amministrativa.
Massime di principio
- Quando un’espropriazione è anteriore al 31 dicembre 1988 ma l’indennità viene pagata dopo l’entrata in vigore della legge n. 413/1991, la data dell’incasso non basta da sola a rendere imponibile la plusvalenza: occorre verificare se il ritardo nel pagamento fosse giustificato.
- Il ritardo può essere considerato ingiustificato se gli enti competenti non si attivano per determinare l’indennità e non dimostrano che un effettivo vuoto normativo impedisse di procedere; la mera incertezza normativa non giustifica automaticamente l’inerzia.
- Per valutare la giustificazione del ritardo rilevano le iniziative concretamente disponibili all’amministrazione, compresa la possibilità di determinare l’indennità dopo l’entrata in vigore della normativa applicabile o anche durante il giudizio.
- Se l’applicazione retroattiva del regime fiscale fa ricadere sul privato le conseguenze di un ritardo pubblico ingiustificato, va verificato che sia mantenuto un giusto equilibrio tra l’interesse generale alla riscossione e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
- In caso di rimborso, gli interessi legali possono decorrere dalla data del versamento della ritenuta fino al saldo; la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede la prova del maggior danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mar 2024Sentenza del 26/03/2024 n. 212 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 26 mar 2024Sentenza del 26/03/2024 n. 916 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 26 mar 2024Sentenza del 26/03/2024 n. 49 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 26 mar 2024Sentenza del 26/03/2024 n. 8144 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 mar 2024Sentenza del 26/03/2024 n. 8186 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 mar 2024Sentenza del 25/03/2024 n. 7936 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →