Sentenza del 26/03/2024 n. 212 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCERTAMENTO - accertamento con adesione - natura - accordo transattivo - riconoscimento valevole per altre annualità - esclusione PROCESSO TRIBUTARIO - appello - notificazione a mezzo pec - contestuale notifica di più atti - sanatoria per raggiungimento dello scopo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 772-776, emessi il 7 ottobre 2017 per gli anni 2012-2016, contestando la base imponibile e le imposte richieste per terreni agricoli. Ha sostenuto che l’accordo di accertamento con adesione raggiunto l’11 febbraio 2009 per l’ICI degli anni 2003-2005, basato anche sulla condizione incolta dei terreni, dovesse vincolare il Comune o comunque fondare affidamento; ha inoltre lamentato vizi di motivazione delle sentenze e degli avvisi, l’inapplicabilità della delibera comunale, la natura non edificabile o incolta dei terreni, l’errata ripartizione dell’onere probatorio e l’illegittimità delle sanzioni per carenza di motivazione e assenza di colpa. Il Comune ha eccepito l’irritualità della notifica via PEC degli appelli, l’irregolarità dell’iscrizione a ruolo e la novità di alcuni motivi, chiedendo la conferma delle sentenze di primo grado.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha riunito gli appelli e li ha accolti solo in parte. Ha respinto le eccezioni preliminari del Comune: la notifica cumulativa via PEC, pur irrituale, è valida se ha consentito la conoscenza degli atti e il raggiungimento dello scopo; la reiterazione della notifica e l’iscrizione a ruolo non hanno impedito la regolare proposizione degli appelli. Ha ritenuto che le censure di difetto di motivazione e omessa pronuncia non comportassero di per sé l’accoglimento delle pretese sostanziali. Nel merito, l’accordo del 2009 riguardava ICI e annualità diverse e non vincolava il Comune per la successiva IMU; inoltre, la natura incolta o non edificabile dei terreni doveva essere dedotta e provata dalla contribuente, che non lo aveva fatto. Sono quindi rimasti fermi gli accertamenti quanto all’imposta. È stato invece accolto il motivo sulle sanzioni: il precedente accordo aveva ingenerato un affidamento comprensibile, pur non giustificato, sufficiente a escludere la colpevolezza; rilevava anche la disponibilità del Comune a eliminarle in sede precontenziosa. Disposti l’annullamento degli avvisi limitatamente alle sanzioni e la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
L'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile.
L’accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico regolato dalla disciplina speciale tributaria, non una transazione civilistica. Non produce riconoscimenti o confessioni utilizzabili per annualità diverse e non impedisce, per ciò solo, accertamenti relativi a periodi successivi.
Art. 3, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Né è applicabile il disposto di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 218/1997, circa il vincolo del valore definito, che si applica solo ai tributi previsti dal precedente art. 1, comma 2, fra i quale non vi è né l'I.C.I. né l'I.M.U.
Il vincolo del valore definito previsto dalla disposizione non si estende a ICI e IMU; pertanto, l’accordo relativo a tali tributi non vincola il Comune per altre annualità.
Art. 2, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Si consideri che, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico.
La sentenza richiama la possibilità che l’amministrazione eserciti un’ulteriore azione accertatrice, nei presupposti previsti dalla norma, persino per lo stesso periodo oggetto di adesione; a maggior ragione, l’adesione non preclude l’accertamento per annualità successive.
Art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.
L’avviso non deve confutare ogni possibile esenzione astrattamente invocabile. Spetta al contribuente allegare e provare la causa di esclusione dell’imposta, compresa la natura incolta o non edificabile dei terreni.
Art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente l’accoglimento delle domande: anche se fondata, occorre che il giudice d’appello esamini e decida nel merito.
Art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La contribuente aveva invocato la tardività della costituzione comunale e l’inammissibilità delle controdeduzioni; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato l’eccezione e la decisione d’appello riportata non la accoglie né fonda su di essa la riforma.
Massime di principio
- Un accertamento con adesione definisce la pretesa nei limiti del tributo e delle annualità considerate; non vincola automaticamente l’ente impositore per periodi successivi, soprattutto se cambia il tributo o la disciplina di calcolo.
- La precedente adesione non equivale, di per sé, a confessione o riconoscimento permanente delle caratteristiche dei beni imponibili. Chi invoca un’esenzione o l’esclusione dell’imposta deve allegare e provare i relativi presupposti.
- Un’irregolarità nella notifica via PEC non comporta necessariamente nullità: se l’atto è giunto al destinatario, è stato conosciuto e ha raggiunto la propria funzione, la notificazione può considerarsi sanata.
- Un errore formale nella notifica o nell’iscrizione a ruolo non invalida l’impugnazione se la domanda giudiziale è stata tempestivamente portata a conoscenza del giudice e la finalità dell’atto è stata raggiunta.
- L’affidamento ingenerato da precedenti comportamenti dell’amministrazione può incidere sulla colpevolezza e giustificare l’annullamento delle sanzioni, senza necessariamente eliminare l’imposta dovuta.
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