Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/03/2024 n. 49 - Corte Costituzionale

Imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. sugar tax) - Trattamento tributario riferito alle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (eccedenti una certa soglia) e non anche ad altri prodotti alimentari contenenti le medesime sostanze - Denunciata violazione del principio di eguaglianza tributaria - Non fondatezza della questione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il TAR Lazio ha censurato l’art. 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160/2019, nella parte in cui assoggetta alla sugar tax determinate bevande analcoliche edulcorate, individuate dalle voci NC 2009 e 2202 e sopra specifiche soglie di edulcoranti, ma non altri alimenti contenenti gli stessi dolcificanti. Secondo il rimettente, la distinzione sarebbe priva di giustificazione e violerebbe l’eguaglianza tributaria e la capacità contributiva, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., considerata la finalità sanitaria del tributo. La questione nasceva dai ricorsi per l’annullamento del decreto ministeriale 12 maggio 2021 e degli atti collegati. La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’esame della questione: il decreto imponeva obblighi amministrativi e contabili immediatamente lesivi, anche se l’applicazione del tributo era stata rinviata.

La decisione

La Corte costituzionale, con decisione del 7 febbraio 2024, ha dichiarato non fondata la questione. Ha riconosciuto l’ampia discrezionalità legislativa in materia tributaria, soggetta al limite della non arbitrarietà, e ha ritenuto obiettivamente giustificata la scelta di tassare le bevande analcoliche edulcorate, in ragione della loro specifica composizione e delle evidenze scientifiche richiamate circa i rischi per la salute. Ha inoltre osservato che gli altri prodotti alimentari indicati dal TAR costituiscono una categoria troppo generica ed eterogenea per essere un valido termine di comparazione e hanno caratteristiche nutrizionali e funzionali diverse. La disciplina resta quindi in vigore; la Corte non ha disposto rinvii né condanne alle spese.

Norme richiamate

  • Articoli 3 e 53 della Costituzione

    Il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che «ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione».

    La differenziazione fiscale è consentita se sorretta da una giustificazione obiettiva e non arbitraria. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto ragionevole circoscrivere il tributo alle bevande individuate dalla legge, alla luce delle loro caratteristiche e delle evidenze scientifiche, senza estenderlo indistintamente ad alimenti eterogenei.

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 661 a 676

    La giustificazione dell'introduzione della imposta sulle bevande analcoliche edulcorate discende dalla attitudine delle stesse, per la loro particolare composizione, a provocare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili: attitudine puntualmente attestata da studi scientifici riversati in raccomandazioni di organismi internazionali specificamente volti a suggerire l'imposizione fiscale sulle medesime bevande.

    La legge introduce un’imposta sul consumo riferita a specifiche bevande analcoliche edulcorate e parametrata alla quantità immessa in commercio, con soglie di contenuto di edulcoranti. La scelta di questo ambito applicativo è stata giudicata legittima perché collegata alla finalità sanitaria e alle caratteristiche specifiche dei prodotti tassati.

Massime di principio

  • Una disciplina tributaria può assoggettare a imposta una specifica categoria di prodotti senza estendere automaticamente il prelievo a ogni bene che contenga una sostanza analoga, purché la selezione abbia una giustificazione obiettiva e non sia arbitraria.
  • Per contestare una disparità di trattamento occorre individuare un termine di comparazione concreto e sufficientemente omogeneo: una categoria ampia e nutrizionalmente eterogenea può non essere idonea a dimostrare la violazione dell’eguaglianza tributaria.
  • Quando la finalità del tributo è anche extrafiscale, come la tutela della salute, la scelta dei prodotti tassati può fondarsi sulle loro caratteristiche specifiche e su evidenze scientifiche; il sindacato costituzionale verifica la ragionevolezza della scelta, senza sostituirsi alla discrezionalità legislativa.
  • Un atto amministrativo attuativo può essere impugnabile anche prima che il tributo divenga operativo, se impone già obblighi autonomi e immediatamente lesivi ai destinatari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.