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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18284/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento integrale, da parte del sistema sanitario regionale, delle somme dovute a una struttura sanitaria accreditata per prestazioni rese negli anni 2011 e 2012. La struttura, poi in concordato preventivo e liquidazione, aveva impugnato dinanzi al giudice ordinario le delibere regionali che avevano disposto decurtazioni sulle risorse destinate al comparto sanitario privato; il giudice di primo grado le aveva dato ragione, ritenendo illegittime le decurtazioni del 2011 per le prestazioni tariffate e per alcune voci aggiuntive, e legittime solo quelle relative alle funzioni non tariffabili e alle maggiorazioni tariffarie del 2012. In appello, la Regione e l’ATS hanno ottenuto riforma totale della decisione. In Cassazione, la società cessionaria del credito ha proposto ricorso principale e la fondazione ricorso incidentale. I motivi del ricorso principale riguardavano: la ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale adesivo tardivo dell’ATS; la pretesa violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per aver escluso la prova delle decurtazioni e per aver richiesto prova ulteriore rispetto a un mero calcolo matematico; l’asserita errata qualificazione della contestazione sulla natura delle erogazioni; la violazione della disciplina statale e regionale sulla spending review e sul governo della spesa sanitaria; e l’erronea declaratoria di genericità dell’appello incidentale della struttura. Il ricorso incidentale della fondazione riproponeva, in sostanza, la questione dell’ammissibilità dell’appello incidentale dell’ATS e la natura di corrispettivo, anziché di sovvenzione, delle voci finanziarie per funzioni non tariffabili e maggiorazioni tariffarie, oltre a dedurre la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento e l’erronea valutazione della prova. La Cassazione ha esaminato anche la legittimazione della società cessionaria, ritenendola sussistente, e ha affrontato nel merito i profili sull’impugnazione incidentale tardiva e sulla natura delle erogazioni sanitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo adesivo dell’ATS perché l’interesse a impugnare è sorto a seguito dell’appello principale della Regione e la domanda originaria era stata proposta verso Regione e ATS come obbligazione unitaria e solidale. Ha poi dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, i motivi che assumevano l’omessa considerazione di fatti pacifici o la mancata specificità dell’appello, perché i ricorrenti non avevano trascritto gli atti processuali rilevanti. Nel merito, ha condiviso la qualificazione delle maggiorazioni tariffarie e delle funzioni non tariffabili come sovvenzioni pubbliche, non come corrispettivi sinallagmatici, con conseguente legittimità della riduzione di spesa adottata dalla Regione anche in relazione al 2012; ha quindi escluso la fondatezza delle censure su retroattività, affidamento e applicazione della spending review. Tutte le spese di legittimità sono state poste a carico di entrambe le ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato formale e ai limiti dell'impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decadenza dall'impugnazione.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato in tema di impugnazioni incidentali.

  • art. 334 c.p.c.

    La Corte distingue tra impugnazione incidentale tardiva in senso stretto e impugnazione incidentale adesiva, ammettendo quest'ultima quando l'interesse sorge dall'impugnazione altrui.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato sul modo e termine dell'appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare pronuncia oltre domanda o omissione di pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti esaminati.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in tema di valutazione della prova; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di autosufficienza.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, per contestare la genericità dell'appello, il ricorrente per cassazione deve trascriverne i motivi in modo autosufficiente.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Usato come base del principio di autosufficienza: occorre indicare e trascrivere gli atti e i fatti processuali rilevanti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per qualificare la posizione del cessionario come successore a titolo particolare nel diritto controverso, legittimato a impugnare.

  • art. 1260 c.c.

    Rilevante per la cedibilità del credito; la Corte conferma l'ordinaria cedibilità dei crediti verso la PA fuori dai casi speciali.

  • art. 1266 c.c.

    Richiamato sulla garanzia del cedente circa l'esistenza del credito ceduto.

  • art. 70 r.d. n. 2440 del 1923

    Il divieto di cessione dei crediti verso la PA senza adesione si applica solo a rapporti di durata come appalto e somministrazione, non al credito da prestazioni sanitarie convenzionate.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    Norma sul contratto con strutture private accreditate; richiamata per il regime delle prestazioni sanitarie e per la possibilità di effetti retroattivi dei contratti/tetti di spesa.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e delle funzioni non tariffabili.

  • art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012

    ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014

    La Corte ritiene che la programmazione regionale possa anche adottare misure di contenimento ulteriori; la norma non impedisce la qualificazione delle funzioni non tariffabili come sovvenzioni né esclude la discrezionalità regionale nel governo della spesa.

  • art. 27-bis l.r. Lombardia n. 33 del 2009

    Le maggiorazioni tariffarie per IRCCS e strutture convenzionate sono riconosciute per maggiori costi dovuti a didattica e ricerca; la Corte le qualifica come sovvenzioni, non corrispettivi.

  • art. 27 l.r. Lombardia n. 33 del 2009

    Le funzioni non tariffabili sono finanziate con un fondo regionale e non costituiscono corrispettivo sinallagmatico, ma sovvenzione soggetta a discrezionalità programmatoria.

  • art. 25-bis l.r. Lombardia n. 33 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza la disciplina regionale sulle maggiorazioni tariffarie, ma ne mantiene la qualificazione come sovvenzione.

  • art. 29 l.r. Lombardia n. 33 del 2009

    Richiamato quale presupposto dei protocolli d'intesa per le strutture che beneficiano delle maggiorazioni tariffarie.

  • d.lgs. n. 517 del 1999

    Richiamato per la disciplina degli IRCCS e dei protocolli d'intesa con le università.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva adesiva è ammissibile quando l'interesse a proporla nasce dall'impugnazione principale altrui e la parte avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sentenza.
  • In presenza di una domanda originariamente formulata contro più convenuti come responsabilità o obbligazione unitaria, il giudice d'appello può leggere la posizione passiva come solidale; in tale ipotesi il coobbligato non appellante può proporre impugnazione incidentale tardiva anche in forma adesiva.
  • Il ricorso per cassazione che deduce l'omessa valutazione di fatti o la genericità degli atti di gravame deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti processuali rilevanti e indicando dove i fatti siano stati allegati o incontestati.
  • Le voci di finanziamento sanitario regionale che remunerano funzioni non tariffabili o maggiorazioni tariffarie per didattica e ricerca non integrano un corrispettivo sinallagmatico, ma una sovvenzione pubblica; la Regione conserva ampia discrezionalità nel determinarne l'an e il quantum.
  • In materia di prestazioni sanitarie accreditate, le determinazioni regionali sui tetti e sulle riduzioni di spesa possono operare anche retroattivamente entro tempi ragionevoli, perché il sistema è governato da contratti imposti dalla legge e da una programmazione finanziaria che si definisce progressivamente.
  • Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione dell'ente debitore non si applica in modo generalizzato a ogni credito verso la PA, ma solo ai rapporti di durata espressamente considerati dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoCessione del creditoObbligazioni solidaliAgenzia
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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