Cassazione Civile, Ordinanza n. 32553/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto il demansionamento e il relativo risarcimento in favore della lavoratrice. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una dipendente di un ente locale per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento subito nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. In primo grado era stata riconosciuta la lesione del patrimonio professionale e il risarcimento; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, limitando il demansionamento a un determinato periodo e riducendo il risarcimento. La lavoratrice ha poi riassunto il giudizio in sede di rinvio dopo una precedente cassazione favorevole. La Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto provato che la dipendente, dopo un periodo di funzioni di alta specializzazione, era stata progressivamente spostata a incarichi non coerenti con la precedente posizione: assegnazione a un settore amministrativo, successivo collocamento in un ufficio privo di concreta operatività, quindi impiego presso un gruppo consiliare con mansioni di segreteria, oltre a periodi di inattività. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice d’appello, sostenendo l’illegittima presenza di giudici ausiliari; 2) violazione delle norme processuali e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale non avesse verificato in concreto le mansioni svolte e avesse motivato solo per adesione alla sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2103 c.c., per asserita mancanza di prova del demansionamento, del danno e del nesso causale; 4) questione di legittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari delle corti d’appello, assumendo che nel caso concreto essi sarebbero stati impiegati per sostituire stabilmente un consigliere. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; ha ritenuto correttamente motivata per relationem la decisione di merito; ha osservato che le censure sulla prova miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; ha rilevato infine che il ricorso non individuava specificamente la motivazione della sentenza di primo grado condivisa in appello, con conseguente inammissibilità dei motivi. La lavoratrice è risultata vittoriosa anche in cassazione.
Norme richiamate
La censura del ricorrente sulla nullità per vizio di costituzione del giudice è stata ritenuta inammissibile e comunque non fondata alla luce del quadro costituzionale richiamato.
È stato ribadito che i motivi formalmente incardinati nei numeri 3, 4 e 5 non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare genericamente carenze motivazionali non più rilevanti nei termini pregressi.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la motivazione della sentenza d’appello e la presunta mancata considerazione delle difese di appello.
La Corte ha escluso che la doglianza sulla valutazione delle prove possa tradursi in violazione dell’articolo, quando in realtà si mira a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
La denuncia di violazione dell’articolo non può trasformare in vizio processuale il dissenso sulla valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la Corte territoriale avrebbe errato nell’accertare il demansionamento nel pubblico impiego contrattualizzato.
La Corte ha ricordato che l’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile, non quando la decisione adottata implica il rigetto della tesi di parte.
La violazione dell’articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente a una parte l’onere di provare un fatto costitutivo o impeditivo; non se valuta le prove e ritiene un fatto provato o non provato.
Richiamato quale parametro del divieto di adibizione a mansioni inferiori e della tutela del patrimonio professionale del lavoratore.
La motivazione per relationem è stata ritenuta compatibile con il requisito di motivazione, purché consenta di ricostruire il percorso argomentativo complessivo delle decisioni.
In caso di sentenza d’appello motivata per relationem, il ricorrente deve indicare specificamente la motivazione del primo giudice condivisa e le critiche mosse con l’appello.
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 106 Cost.
La previsione di giudici ausiliari inseriti strutturalmente nei collegi delle corti d’appello è stata richiamata come contrastante con il parametro costituzionale, ma con temporanea tollerabilità secondo la Corte costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio giudicante.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari.
Richiamato come termine entro il quale permane una temporanea tollerabilità costituzionale della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d’appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura investe in realtà l’apprezzamento del merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova tra fatti costitutivi e impeditivi; non quando abbia semplicemente ritenuto provato o non provato un fatto all’esito della valutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima se il giudice di secondo grado aderisce consapevolmente alla motivazione di primo grado e la sentenza consente, nel complesso, di ricostruire l’iter logico seguito.
- In caso di sentenza d’appello motivata per relationem, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente quale parte della motivazione di primo grado sia stata condivisa e quali critiche siano state formulate in appello, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il demansionamento può consistere non solo nell’assegnazione di mansioni formalmente inferiori, ma anche nella sottrazione delle competenze qualificanti della posizione professionale e nella sostanziale marginalizzazione del dipendente.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione; non sussiste se la soluzione adottata dal giudice comporta logicamente il rigetto della pretesa o dell’argomento di parte.
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